Codice dei contratti 2023: Analisi Anac su appalti sotto soglia e subappalto

L'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblica un documento con 75 slides che analizzano i principi generali, gli appalti sottosoglia e il subappalto

di Redazione tecnica - 03/05/2023

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato ieri 75 slide contenenti un'analisi approfondita e documentata su alcuni articoli del Nuovo Codice dei contratti, che fanno seguito a un primo commento sul del D.lgs. n. 36/2023, del Presidente Giuseppe Busia con cui aveva precisato "Semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza, che nel nuovo Codice non hanno trovato tutta l’attenzione necessaria" (leggi articolo) e dopo due articoli pubblicati alla fine del mese di aprile e relativi a:

  • Qualificazione Stazioni Appaltanti: le novità del nuovo Codice (leggi articolo);
  • Digitalizzazione degli appalti, ecco come si arriva all’interoperabilità delle piattaforme (leggi articolo)

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: l'analisi di ANAC

L'ANAC, nelle citate slide predisposte dall'Avvocato Adolfo Candia, dirigente di ruolo presso l’ANAC, interviene:

  • sui principi generali (artt. 1-12);
  • sul Responsobie Unico del procedimento (art. 15);
  • sull'appalto integrato (art. 44);
  • sulle cause di esclusione (artt. 94-98);
  • sul conflitto di interessi (artt. 16 e 95. co. 1, lett. b));
  • sull'avvalimento (art. 104);
  • sula commissione giudicatrice (art. 93);
  • sulla selezione delle offerte (artt. 107-108);
  • sul soccorso istruttorio (art. 101);
  • sule offerte anormalmente basse (art. 110);
  • sull'aggiudicazione (art. 17, co. 5);
  • sull'impugnazione (art. 36, co. 9);
  • sugli appalti sotto-soglia (artt. 48-55);
  • sul subappalto (art. 119).

Nell'articolo con cui sono presentate le slides l'ANAC precisa che sono molte le novità del nuovo Codice degli appalti, che avrà efficacia dal prossimo 1° luglio 2023. Nelle slides vengono indicati i princìpi generali e i principali cambiamenti introdotti.

Tra questi, importanti le novità riguardanti gli appalti sotto soglia (articoli 48-55) e subappalto (articolo 119).

Contratti sotto soglia e subappalto: le nuove previsioni

Per i contratti “sotto soglia” le stazioni appaltanti provvedono:

  1. mediante affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (articolo 50); 
  2. mediante procedura negoziata senza bando con invito a cinque, (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta possibile l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie” sopra un milione di euro (articolo 50), senza bisogno di una motivazione specifica.

Per quanto concerne il subappalto (istituto che viene richiesto a livello europeo), la principale novità del testo riguarda la generale possibilità di ricorrere al modello “a cascata”, ferma restando la possibilità per la Stazioni Appaltanti di limitarlo in casi specifici (art. 119).

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