Codice Appalti 2023: la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti

Articoli e commi del nuovo Codice dei contratti con le nuove facoltà discrezionali attribuite alle Stazioni Appaltanti.

di Elio Capri - 11/10/2023

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 - prevede che la Stazione Appaltante possa esercitare un ruolo decisionale discrezionale per diverse fasi e per diversi elementi nelle procedure per l’affidamento dei Contratti Pubblici.

Codice dei contratti: le nuove facoltà discrezionali delle Stazioni Appaltanti.

Si riportano gli articoli e i relativi commi del nuovo Codice con le nuove facoltà discrezionali  attribuite alle Stazioni Appaltanti.

Art. 10 comma 3 - Le Stazioni Appaltanti, oltre i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio della attività  libero professionale, possono introdurre nel Disciplinare e nel Bando di Gara ulteriori requisiti speciali di carattere economico finanziario e tecnico professionale.

Art. 14 comma 11 - Le Stazioni Appaltanti possono aggiudicare per singoli lotti senza applicare le disposizioni del Nuovo Codice per importi inferiori a 80.000,00 euro per forniture e servizi e a 100.000,00 euro per lavori.

Art. 41 comma 5 - Le Stazioni Appaltanti possono richiedere ulteriori elaborati progettuali per ogni fase progettuale.

Art. 46 comma 2 - Le Stazioni Appaltanti possono decidere che il Concorso di Progettazione sia articolato in due fasi.

Art. 53 - Garanzia provvisoria non è più richiesta tranne per casi motivati.

Lo stesso per la garanzia definitiva.

Il comma 4 così recita:“In casi debitamente motivati 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.”

Si rimanda inoltre a quanto riportato all’art. 106 dello stesso Codice”.

Art. 62 comma 1 - Le Stazioni Appaltanti possono affidare direttamente lavori importo pari o inferiore a 500.000,00 euro.

Art. 92 comma 1 - Le Stazioni Appaltanti fissano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte alle procedure di gara.

Art. 93 comma 3 - Le Commissione giudicatrice è formata da componenti dipendenti della stessa Stazione Appaltante.

Art. 95 comma 1 - La Stazione Appaltante può decidere comunque l’esclusione di un Operatore Economico a prescindere da tutte le dichiarazioni e verifiche di cui all’art. 94 del Codice.

Art. 107 comma 2-

La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’Operatore Economico che ha presentato la miglior offerta se verifica che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

Art. 113 comma 1 - Le Stazioni Appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto.

Art. 119 comma 2 - Le Stazioni Appaltanti decidono le percentuali e le offerte subappaltabili.

Art. 120 comma 2 - Le Perizie di Variante e Suppletive possono prevedere un incremento sino al 50% dell’importo contrattuale iniziale.

Art. 125 comma 1 - Le Stazioni Appaltanti possono incrementare sino al 30% la quota di anticipazione contrattuale.

Art. 126 comma 2 - Le Stazioni Appaltanti possono prevedere nel Bando il Premio di accelerazione.

Una notazione: Il nuovo Codice fa riferimento nei commi sopra riportati “alle Stazioni Appaltanti”. Sarebbe stato più opportuno  indicare più precisamente quale soggetto delle Stazioni Appaltanti  ha tali poteri discrezionali così come previsti.  Potrebbe essere il RUP o il Dirigente dell’Ufficio Tecnico o il Responsabile del Settore LLPP; ma potrebbe anche essere  (vedi ipotesi prevista dal Ministro Salvini nel redigendo correttivo al Codice)  l’organo politico della Stazione Appaltante.  

A cura di Arch. Elio Caprì
Presidente Associazione Regionale
Liberi Professionisti Architetti e Ingegneri

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