Codice Appalti 2023 e incentivi funzioni tecniche: chiarimenti da ANAC

L'art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 prevede delle importanti semplificazioni rispetto all'art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016. Vediamo di cosa si tratta

di Redazione tecnica - 26/10/2023

Con l’Atto del Presidente dell’11 ottobre 2023, ANAC ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sull’applicazione della disicplina degli incentivi alle funzioni tecniche prevista dal d.Lgs. n. 36/2023 e che contiene alcune novità rispetto al “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici.

Incentivi funzioni tecniche: le semplificazioni nel nuovo Codice Appalti

Il provvedimento fa seguito alle richieste di un Ente che chiedeva chiarimenti all'Autorità sull'art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 e in particolare se:

  • è demandata all’Amministrazione l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi e di riduzione delle risorse delle risorse a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o costi;
  • l’espressione “senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione”, contenuta nella relazione al codice, a commento del comma 3 dell’art. 45, si riferisca allo specifico fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche di cui alla precedente formulazione dell’art. 113 del D. lgs. 50/2016 e, di conseguenza, al Fondo risorse decentrate destinate al personale dipendente;
  • debba essere sottratta alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di riparto.

Il parere di ANAC

Spiega ANAC che l’art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 reca una disciplina degli “incentivi alle funzioni tecniche” semplificata, negli aspetti procedurali, rispetto alle previsioni dell’art 113 del decreto legislativo 50/2016, nell’ottica di garantire maggiore speditezza nell’ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 45, con riferimento alle risorse finanziarie destinate agli incentivi, stabilisce che “i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.

Il testo dell’art. 45 del codice non reca più l’obbligo, contenuto nell’art. 113 del d. lgs 50/2016, di destinare le risorse per gli incentivi ad un apposito fondo, né di ripartire risorse “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.

Inoltre la relazione al codice, nel commentare il comma 3 dell’art 45, precisa che gli incentivi per funzioni tecniche “sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile”.

Semplificazione del quadro normativo

Ciò significa che iI nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

In questo modo si sono volute eliminate alcune complessità relative agli aspetti procedurali che spesso sono state di ostacolo all’effettiva erogazione degli incentivi e la semplificazione è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente e, unita all’obbligo di definire i criteri nel termine (ordinatorio) di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, intende realizzare tutte le condizioni per rendere effettiva l’erogazione degli incentivi e dare concreta attuazione alla previsione normativa.

Attenzione però alla definizione dei criteri, che va fatta mediante un atto a valenza generale.

I rapporti con il principio del risultato

Con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi, ANAC precisa che la mancata riproposizione nell’art. 45 della locuzione “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti” serve a rimuovere un obbligo procedurale specifico, ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi.

Infatti, l’articolo 45 va letto in combinato disposto con l’articolo 1 del codice che, nell’enunciare il “principio del risultato”, al comma 4 prescrive che: “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) …; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

Pertanto, conclude ANAC, l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l’art. 1, comma 4 lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”.

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