Codice dei contratti 2023: si avvicina l'adeguamento della Sicilia

All'ARS è in corso di definizione il disegno di legge di modifica della Legge n. 12/2011 per l'adeguamento della normativa siciliana sugli appalti pubblici

di Redazione tecnica - 02/08/2023

È alle battute finali il disegno di legge della IV Commissione Ambiente, territorio e mobilità adell'Assemblea Regionale Siciliana per il recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti 2023).

La relazione della IV Commissione

La relazione della IV Commissione, esitata lo scorso 26 luglio, ha presentato al Parlamento Siciliano il disegno di legge con il quale verrà modificata la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che attualmente disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il testo del disegno di legge dovrebbe a questo punto essere incardinato in aula a breve per una sua possibile approvazione (nei prossimi giorni o al rientro dell'estate).

Ricordiamo che la Legge n. 12/2011 era stata pubblicata per recepire prima il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (con appena 5 anni di ritardo rispetto al resto dell'Italia) e, successivamente, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il nuovo disegno di legge ha l'obiettivo di adeguare la normativa siciliana sugli appalti pubblici al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 con il quale il Governo è stato delegato a modificare la previgente disciplina, con il dichiarato fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; e non ultimo di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla ri-soluzione di quelle già avviate.

Entrata in vigore e recepimento del Codice Appalti 2023

La relazione della IV Commissione ricorda che il nuovo Codice dei contratti è entrato in vigore l'1 aprile 2023 ma le sue disposizioni hanno iniziato ad acquistare efficacia a partire dall'1 luglio scorso, fatta salva la disciplina transitoria prevista dal medesimo codice.

Il disegno di legge, che consta di tre articoli, mira, anzitutto, a recepire nell’ordinamento normativo siciliano il nuovo D.Lgs. n. 36/2023, attraverso un rinvio dinamico a quest’ultimo, fatte salve alcune disposizioni proposte nel medesimo disegno di legge.

La struttura del disegno di legge

Entrando nel dettaglio, il ddl si compone dei seguenti articoli

  • Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
  • Art. 2 - Recepimento con modifiche dell’articolo 100, comma 11, del decreto legislativo n. 36/2023
  • Art. 3 - Norma finale

L’articolo 1 reca novelle alla vigente legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che attualmente disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e che ha, dapprima, recepito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, successivamente, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Oltre ad alcune modifiche volte, prevalentemente, a uniformare la terminologia utilizzata nella legislazione regionale a quella della normativa nazionale (in questo senso, senz’altro, i commi 1, 2 e 12 dell’articolo 1), ve ne sono altre tese a promuovere una semplificazione delle procedure o a modificarle anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale di settore.

Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità

All'art. 1, comma 3 è previsto che il Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità, oltre ai compiti che gli sono già assegnati, curi:

  • la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante;
  • la certificazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione e l'interoperabilità con la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso la stessa Autorità.

La verifica di progetto

Il successivo comma 4 novella l'articolo 5 della Legge regionale n. 12/2011, il quale disciplina l’attività di verifica. Viene proposta l’eliminazione del parere in linea tecnica che, sovrapponendosi alla verifica già prevista dalla normativa nazionale, ha costituito un appesantendo dell'iter necessario alla validazione del progetto. La Commissione regionale lavori pubblici viene confermata, ma si prevede che la stessa esprima un parere solo per i progetti di importo pari o superiore a 30 milioni di euro.

Con lo stesso comma 4 viene previsto l'integrale recepimento dell'art. 42 del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla verifica della progettazione ma con alcune modifiche relative ai soggetti verificatori.

Programmazione e centrali uniche

Relativamente alla programmazione di lavori, beni e servizi, al successivo comma 6 viene proposta l’abrogazione della disciplina regionale attualmente vigente e l'adozione integrale della disciplina nazionale.

Al comma 8 si propone una modifica dell’attuale Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori (UREGA). In particolare, recependo l'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", vengono obbligate tutte le stazioni appaltanti, relativamente agli appalti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di forniture e servizi di importo superiore a 140.000 euro, a qualificarsi presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il successivo art. 63 del nuovo Codice prevede l'iscrizione di diritto in tale elenco di alcune stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza, tra cui i soggetti aggregatori previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, laddove si prevede espressamente che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte, oltre a Consip S.p.a., una centrale di committenza per ciascuna regione.

Soggetti aggregatori e qualificazione delle stazioni appaltanti

La Regione siciliana ha iscritto nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, la Centrale unica di committenza (CUC), già istituita dall'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in seno all'Assessorato regionale dell'economia, la quale però ha competenza solo relativamente agli appalti di beni e servizi, mentre rimangono salve le competenze del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e delle sue strutture intermedie (UREGA) in materia di lavori pubblici.

Essendo consentita l'iscrizione nell'elenco di uno solo soggetto aggregatore per regione, il Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità non è stato inserito e, pertanto, ad oggi non vi è un organismo qualificato per gli appalti di lavori pubblici, nonostante già da settembre 2005 siano attivi gli UREGA, che di fatto rappresentano soggetti aggregatori per gli appalti di lavori.

L'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 prevede, in sede di prima applicazione, l'iscrizione con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni. In una prima fase, pertanto, le stazioni appaltanti della Regione saranno qualificate, con riserva, mentre rimane la qualificazione di diritto, senza riserva ed in maniera permanente, dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Tenuto conto che, con deliberazione n. 497 del 25 novembre 2021, la Giunta Regionale ha individuato «in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR, il Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, quale "Ufficio dedicato alle procedure di appalto" presso la Regione siciliana, prevedendo che detto ufficio si avvalga del supporto dell'Ufficio speciale centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato regionale dell'economia», è stato previsto l’inserimento di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di una struttura qualificata per gli appalti di lavori pubblici, che nella fattispecie è rappresentato dal Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Dunque, con la sostituzione dell'art. 9 della Legge regionale n. 12/2011 è stata prevista l'istituzione della “Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici” articolata in modo da rispecchiare sia le competenze acquisite dalla attuale CUC regionale sia quelle del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Il nuovo soggetto denominato "Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici", sarà costituito:

  • dalle strutture dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità (Dipartimento regionale tecnico), per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria;
  • dalle strutture dell'Assessorato dell'economia (Centrale unica di committenza, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni), per l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto della competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di “Ordinamento degli uffici e degli enti regionali”, ai sensi dell'art. 14, lett. p) dello Statuto.

La disciplina dell’organizzazione della centrale unica di committenza, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ai fini della qualificazione è rinviata a un decreto interassessoriale dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e dell’Assessore dell’economia.

La Commissione giudicatrice

La normativa nazionale, nell’ottica della semplificazione, ha previsto che la nomina della commissione giudicatrice dei contratti di appalti sia composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento.

Con il nuovo art. 9 della Legge n. 12/2011 viene, quindi, prevista l’eliminazione dell'albo degli esperti. E, per le stesse motivazioni, al comma 7 è prevista l’abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2011, rubricato “Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Prezzario regionale, servizi di architettura e ingegneria e verifica preventiva del corrispettivo

Il comma 9, dell’articolo 1, apporta alcune modifiche all’attuale disciplina relativa al prezziario regionale e all’aggiornamento dei prezzi. Mentre i commi 10 e 11 al fine di rendere la disciplina regionale coerente con quella nazionale, apportano, rispettivamente, alcune modifiche all'Albo unico regionale al quale attingono gli enti per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, e alla verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara per i medesimi servizi.

In sede di istruttoria legislativa, a seguito di un ciclo di audizioni nel corso del quale sono state ascoltati gli ordini professionali, le associazioni rappresentative degli enti locali e le parti sociali, sono state apportate alcune modifiche, che non hanno alterato la struttura originaria del disegno di legge.

Infine, è stato introdotto l’articolo 2 del disegno di legge, che recepisce l’articolo 100 del decreto legislativo n. 36/2023, con alcune integrazioni che attengono alla dimostrazione e alla verifica dei requisiti di ordine speciale nei servizi tecnici.

Il disegno di legge

Di seguito il nuovo disegno di legge

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. All’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.»;

b) al comma 2 le parole «al Bollettino ufficiale della Regione e» sono soppresse e le parole «n. 163/2006» sono sostituite dalle parole «n. 36/2023».

2. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 comma 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;».

3. All’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole «i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare» sono sostituite dalle seguenti «i seguenti servizi»;

b) al comma 4, lettera c), punto 2), le parole «e la proposta di modifiche ai» sono sostituite dalla parola «dei»; e le parole «dipendenti anche da» sono sostituite dalle parole «che saranno aggiornati anche in relazione a»;

c) al comma 4, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

«n-bis) cura la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione Siciliana prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36; ne cura la certificazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso la stessa Autorità.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

«5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’ANAC, sono tenuti a comunicare al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati essenziali relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d’intesa con l’ANAC. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti o che fornisca dati non veritieri è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell’ANAC, alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 222 del decreto legislativo n. 36/2023.»;

e) i commi 6, 7, 8 sono sostituiti dal seguente comma:

«6. Per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della regione, qualora non dotati di una propria piattaforma, possono avvalersi della piattaforma digitale regionale. Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell’invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

f) al comma 9 le parole «gli uffici provinciali del Genio civile» sono sostituite dalle parole «l'Ufficio regionale del Genio civile, articolato in servizi provinciali» e le parole «per l'espletamento di gare d'appalto», sono sostituite dalle parole «di committenza di lavori pubblici (U.R.C.), già UREGA».

4. All’articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria» sono soppresse; dopo la parola «responsabile» è inserita la parola «unico»; la parola «procedimento» è sostituita dalla parola «progetto»; le parole «all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5» sono sostituite dalle parole «al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni»;

b) i commi da 2 a 23 sono sostituiti dai seguenti commi:

«2. I pareri acquisiti vengono trasmessi, dal responsabile unico del progetto, al soggetto verificatore affinché proceda con le attività di verifica, ai sensi del comma 11.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è costituita la commissione regionale lavori pubblici, quale organo consultivo della Regione.

4. La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 30 milioni di euro. ln riferimento al livello di progettazione, il parere della commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

5. Ai lavori della commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in relazione alle opere da realizzare, individuati dal responsabile unico del progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso responsabile unico del progetto.

6. La commissione è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici, nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

7. Al presidente della commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa, con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni.

8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della commissione.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della commissione di cui al comma 3.

10. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici rimane in ogni caso obbligatorio, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 36/2023.

11. Per la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, si applicano l'articolo 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e l’articolo 34 dell’allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti modifiche:

a) la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;

b) l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

1) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

2) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023, dai soggetti di cui al punto 1) e dai soggetti di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 36/2023, che dispongono di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

3) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023 e di importo pari o superiore ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) o dal responsabile unico del progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo;

4) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dai soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) o dal responsabile unico del progetto.».

5. All’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 i commi da 1 a 34 sono sostituiti dal seguente comma:

«1. Per la programmazione di lavori, beni e servizi, sul territorio regionale si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – libro I – parte III».

6. All’articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4, le parole «responsabile del procedimento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «responsabile unico del progetto».

7. L’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è abrogato.

8. L’articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici

1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I, del decreto legislativo n. 36/2023, è qualificata secondo i requisiti e le modalità di cui all'allegato II.4, come richiamato dall'articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 4, secondo periodo, del citato articolo 63, è qualificata con riserva e garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva avviene nei termini e nei modi indicati dal decreto legislativo n. 36/2023. È fatta salva l'iscrizione di diritto, di cui al comma 1 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36/2023, del soggetto aggregatore della Regione siciliana di cui all'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014.

2. La Centrale unica di committenza della Regione siciliana, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 dell'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023, cui si fa espresso rinvio dinamico, è qualificata per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

3. La Centrale unica di committenza della Regione Siciliana è così articolata:

a) per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 36/2023, dell'Ufficio regionale di committenza (U.R.C.), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), struttura intermedia dello stesso DRT;

b) per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato dell'Economia “Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, istituita con l'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

4. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e dell'Assessore dell’economia, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni legislative competenti, è disciplinata l'organizzazione della Centrale unica di committenza della Regione siciliana al fine di soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023.

5. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui ai punti a) e b) del presente comma, compresi l'attuazione e gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono demandate alla competenza dei due rami dell'Amministrazione regionale citati. Con il decreto interassessoriale di cui al comma 4 e per le finalità descritte, sono individuate modalità e risorse per la formazione e il rafforzamento della capacità amministrativa della Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici.

6. L'assetto organizzativo e le funzioni della struttura centrale dell'UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto) e delle sezioni provinciali dello stesso ufficio nonché ogni altra previsione normativa e contrattuale avente ad oggetto I'UREGA, si intendono riferiti all'Ufficio Regionale di Committenza (U.R.C.).

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (U. R.C.).».

9. All’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale,» sono sostituite dalla parola «annualmente»; dopo le parole «con la stessa procedura di cui al comma 1» sono aggiunte le parole «, in linea con le indicazioni di cui all’allegato I.14 del decreto legislativo n. 36/2023»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Come stabilito nell'articolo 4 dell'allegato I.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

Il termine di approvazione di cui alle lettere a) e b), è riferito alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara.».

c) al comma 4 dopo le parole «prezzario regionale» sono inserite le parole «e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b)»; le parole «, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche,» sono soppresse.

10. All’articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola «mediante» è sostituita dalla parola «previa»; la parola «procedure» è sostituita dalla parola «procedura»; le parole «i professionisti» sono sostituite dalle parole «gli operatori economici»; le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle parole «n. 36/2023». Le parole «cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «architettura e ingegneria». Le parole «complessivamente non superiore ad euro 100.000» sono sostituite dalle parole «inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) dello stesso decreto legislativo». Le parole «Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui all'articolo 2» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'Albo di cui al comma 1 attingono, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e trasparenza, gli enti di cui all'articolo 2 per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e) del decreto legislativo n. 36/2023. Il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'articolo 2, facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante.

2-bis. L'Albo di cui al comma 1 alimenta le piattaforme informatiche utilizzate dalle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli affidamenti di cui al comma 2.».

d) al comma 3, le parole «dell'Assessorato» sono sostituite dalle parole «del dirigente generale del dipartimento»; le parole «delle infrastrutture e della mobilità» sono sostituite dalla parola «tecnico». 

e) al comma 4 le parole «Con le medesime procedure di evidenza pubblica utilizzate per la sua istituzione,» sono soppresse; dopo le parole «l'albo è» è inserita la parola «dinamicamente»; le parole «con cadenza almeno semestrale» sono sostituite dalle parole «dal dipartimento regionale tecnico. Con apposito decreto, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico definisce le modalità di iscrizione degli operatori economici di cui al comma 1.».

11. All’articolo 13 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 41 comma 15 e dell'allegato I.13 del decreto legislativo n. 36/2023, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) al comma 2 le parole «cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12» sono sostituite dalle parole «architettura e ingegneria al decreto di cui al comma 1»; la parola «procedimento» è sostituita dalla parola «progetto». Le parole «Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.» sono sostituite dalle parole «Il parere si intende reso favorevolmente qualora l'Ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta.»;

c) al comma 3, dopo le parole «stazioni appaltanti», sono inserite le parole «, che intendano chiedere il parere di cui al comma 2,» e dopo la parola «disposizione» sono inserite le parole «del progetto».

12. Alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 le parole «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

Art. 2 - Recepimento con modifiche dell’articolo 100, comma 11, del decreto legislativo n. 36/2023

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis - Dimostrazione e verifica dei requisiti di ordine speciale nei servizi tecnici

1. L’articolo 100, comma 11, del decreto legislativo n. 36/2023 si applica sul territorio regionale con l’aggiunta dei seguenti commi:

11 bis. Nei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale di aver eseguito, nei dieci anni precedenti, contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati.

11 ter. Al fine di promuovere la qualità delle proposte progettuali ed una maggiore apertura del mercato, nei concorsi di progettazione, fermo restando l'obbligo di possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e di idoneità professionale alla data di iscrizione al concorso presentazione del progetto, il vincitore può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al presente articolo a valle della proclamazione, nella fase di affidamento dei successivi servizi di architettura e ingegneria, tramite costituzione di un raggruppamento temporaneo di soggetti di cui all'articolo 66 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, purché non abbiano partecipato al concorso, oppure attraverso l'istituto dell’avvalimento. Se previsto l'affidamento dei livelli successivi della progettazione, il bando deve prevedere i requisiti speciali richiesti al vincitore.».

Art. 3 - Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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