Codice dei contratti 2023. L’ANAC e la sfida della digitalizzazione

Digitalizzazione e Qualificazione. Due aspetti la cui attuazione consentirà di affermare che la scommessa sul nuovo Codice dei contratti è stata vinta

di Paolo Oreto - 26/04/2023

A parte i tanti principi riscontrabili nei primi articoli del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023, tra i quali il primo articolo, che al comma 1 è enunciato “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, non possiamo disconoscere tutti gli altri contenuti nella legge delega. Tra di essi, occorre evidenziare quelli che portano alla “Digitalizzazione dei contratti pubblici” e quelli che devono obbligatoriamente condurre alla “Qualificazione delle stazioni appaltanti”.

Due aspetti fondamentali: Digitalizzazione e Qualificazione

Si tratta di due aspetti fondamentali che, ove attuati, consentiranno di affermare che la scommessa sul nuovo Codice dei contratti è stata vinta.

Il ruolo dell’ANAC

Su entrambi gli aspetti l’ANAC avrà un ruolo principale, anche se in realtà l’Autorità stessa avrebbe dovuto avere un compito diverso. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge delega, si legge testualmente “revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti”; anche da una lettura veloce dell'articolo 222, rubricato “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)" del nuovo Codice dei contratti, sembra che il ruolo principale dell’ANAC sia quello di vigilanza, ma non sarà così.

Due separati articoli

Tratteremo in due separati articoli i due aspetti della Digitalizzazione e della Qualificazione e oggi, nel primo dei due, parliamo dei contenuti della Parte II (dall’articolo 19 all’articolo 36) rubricata “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” contenuta nel Libro primo del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023. Si tratta di norme che entreranno in vigore l’1/1/2024 e nelle quali la parola ANAC ricorre ben 19 volte, con parecchi adempimenti a carico dell’Autorità che, dalla data di entrata in vigore del Codice fino al 31 dicembre 2023, si troverà a ricoprire un ruolo di primaria importanza per la vera operatività del Codice stesso, legata alla piena attuazione della digitalizzazione e della qualificazione delle stazioni appaltanti.

La digitalizzazione ed il PNRR

La strada della digitalizzazione dei contratti pubblici individuata dal PNRR conduce:

  • alla disponibilità, da parte di ogni stazione appaltante, di una e-platform quale requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity;
  • alla semplificazione e alla digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza;
  • alla definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e dei requisiti di interoperabilità e interconnettività (M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA).

Tra l’altro la digitalizzazione potrebbe costituire, anche, una efficace misura di prevenzione della corruzione in quanto consente trasparenza, tracciabilità, partecipazione, controllo di tutte le attività, assicurando il rispetto della legalità.

Il settore delle commesse pubbliche, e in special modo adesso quelle con importi sotto la soglia comunitaria, rappresenta infatti un’attività fortemente esposta a condotte corruttive, in ragione del potenziale economico che esprime e, quindi, occorrono presidi efficaci e qualificati per fare in modo che le risorse stanziate non vengano distolte dal perseguimento degli interessi pubblici.

La digitalizzazione potrebbe, quindi, assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole

Tra l’altro, nel rispetto degli obiettivi del PNRR la legge delega 21 giugno 2022, n. 78 ha delineato i principi che regolano le disposizioni in tema di digitalizzazione:

  • gli obiettivi di riduzione e di certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, dovranno essere raggiunti anche utilizzando la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico (art. 1, comma 1, lett. m);
  • le stazioni appaltanti potranno ricorrere anche ad automatismi nella valutazione delle offerte» (art. 1, comma 1, lett. t).

Cosa sarà chiamata a fare l’ANAC sino al 31/12/2023

Andiamo con ordine e vediamo quale dovrà essere il grande contributo che l’ANAC nei prossimi mesi:

  1. l’ANAC, che è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, dovrà individuare con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati e i servizi la stessa collegati (art. 23, co. 2);
  2. l’ANAC, con proprio provvedimento, dovrà individuare le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25 del Nuovo Codice dei contratti (art. 23, co.5);
  3. l’ANAC, con proprio provvedimento, dovrà individuare i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all’articolo 22 del Nuovo Codice dei contratti, dovranno l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale (art. 23, co.5);
  4. l’ANAC dovrà rendere disponibile i servizi digitali che consentiranno l’integrazione di cui al punto precedente (art. 23. co.5);
  5. l’ANAC dovrà rendere disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali (art. 23. co.6);
  6. l’ANAC, nel casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, dovrà effettuare una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori (art. 23. co.7);
  7. l’ANAC dovrà garantire l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE, che opera presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione limitatamente ai dati di rispettiva competenza (art. 24. co.3);
  8. l’ANAC con proprio provvedimento, che dovrà adottare d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID, entro 60 giorni alla data di entrata in vigore del codice e, quindi, entro il 30 maggio 2023, dovrà individuare le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito (art. 24, co.4);
  9. l’AGID, di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice e, quindi, entro il 30 maggio 2023 dovrà stabilire i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 26, co.1);
  10. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC dovrà curare e gestire il registro delle piattaforme certificate (art. 26, co.3);
  11. L’ANAC con proprio provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Nuovo Codice e, quindi, entro il 30 maggio 2023, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà stabilire le modalità di attuazione dell’articolo 27 rubricato “Pubblicità legale degli atti” del Nuovo Codice stesso (art. 27, co.4);
  12. l’ANAC, deve assicurare la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto (art. 28, co.3);
  13. l’ANAC, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice e, quindi, entro il 30 maggio 2023, dovrà, individuare con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione dell’articolo 28 rubricato “Trasparenza dei contratti pubblici” (art. 28, co.4);
  14. È istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese (art. 31, co.1).

I prossimi 8 mesi

Nei prossimi otto mesi, ferie estive comprese, l’ANAC dovrà mettere a regime il sistema della digitalizzazione, predisponendo un imprecisato numero di provvedimenti, di cui 4 (vedi i precedenti punti 8. 9. 11. e 13.) da definire entro la fine del mese di maggio 2023.

La digitalizzazione di oggi e quella di ieri

C'è una differenza con il d.lgs. n. 50/2016, che aveva previsto agli articoli 44 e 58 rispettivamente  la “Digitalizzazione delle procedure” e le “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione", e il cui relativo decreto attuativo (d.P.C.M. n. 148/2021) è arrivato con un ritardo tale da non consentire l’attuazione delle normenei tempi assegnati dal Codice. Adesso, con il Nuovo Codice dei contratti è imposta l’estensione della digitalizzazione a tutto il ciclo vita dei contratti pubblici, che inizia con la programmazione (CUP) e l’assegnazione del CIG, fino a ricomprendere le attività riferite alla conclusione e poi all’esecuzione contratto. Inoltre, si prevede che l’attività venga svolta senza l’inserimento di documenti in formato *.pdf, ma con l’acquisizione diretta dei dati dalle banche dati esistenti (machine to machine).

Una rivoluzione nel bizantino ed arcaico mondo degli appalti

Si tratterebbe di una rivoluzione nel bizantino e arcaico mondo degli appalti, mettendo a disposizione tutte le attività su piattaforme telematiche “certificate” che assicurino l’interoperabilità dei servizi svolti e la confluenza delle informazioni in un’unica banca dati (la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC).

L’ANAC dovrebbe diventare, in questa maniera, il collettore nazionale per gli appalti, anche ai fini dello svolgimento di una serie di adempimenti e servizi nevralgici per la legittimità delle procedure di gara, quale ad esempio la pubblicità legale.

Con un augurio all’ANAC di svolgere il gravoso compito entro il 31 dicembre 2023

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