Compensazione prezzi: in Gazzetta Ufficiale il secondo decreto del MIMS

Compensazione aumento costi materiali da costruzione negli appalti pubblici: in Gazzetta Ufficiale il decreto Mims con la rilevazione dei prezzi

di Redazione tecnica - 24/11/2021

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il secondo decreto relativo alla compensazione per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici; si tratta del decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi

La rilevazione dei prezzi del Mims

Il decreto che, in verità, fa, anche, riferimento all’articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (il codice dei contratti del 2006) ed agli articoli 106 e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici” contiene, poi,  nell’allegato 1, in riferimento a quanto previsto dell’art. 1-septies , comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:

a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.

Prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi dal 2003 al 2019

Così come disposto, poi, dall’art. 1-septies , commi 3 e 5, del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, nell’allegato 2 sono indicati i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.

L'Allegato 1 e le variazioni

Tra i tanti materiali da costruzione evidenziamo le prime sette voci che vanno dal “Ferro - Acciao tondo per cemento armato” ai “Nastri in acciaio per manufatti e per barriere sradali, anche zincati£ che espongono relatvamente al primo semestre 2021 su 2020, incrementi a doppia cifra che vanno dal 43,80% al 76,43%.

Materiali da costruzione con variazione percentuale del prezzo superiore all'8% verificatasi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto al prezzo medio dell'anno 2020

Materiali da costruzione con variazione percentuale del prezzo superiore all'8% verificatasi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto al prezzo medio dell'anno 2020

Risorse disponibili

Nello stesso decreto, oggetto del presente articolo è, poi, precisato che “Alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità di cui all’art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021".

Analisi dell’articolo 1-septies

Nel più volte citato articolo 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 è previsto, al comma 1 che, per i contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, il Mims ha rilevato, appunto, con decreto 11 novembre 2021, le variazioni percentuali (maggiori dell’8%) in aumento o in diminuzione verificatesi nel primo semestre del 2021.

Al comma 2 è stabilito, poi, che è posibile procedere a compensazioni, in aumento o in diminuzione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

Nel comma 3 è precisato che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto 11 novembre 2021 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Con il comma 4 è stabilito, poi, che per accedere alla compensazione l’appaltatore è tenuto, entro quindici giorni, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS con le variazioni e, quindi, entro il 8 dicembre 2021, a inviare istanza di compensazione relativa agli intervenuti aumenti.

Nel comma 5 è precisato che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 216, comma 27-ter, del d.lgs. n. 50/2016.

Al successivo comma 6 è previsto che ogni stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversionedel decreto

I commi 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la determinazione di un limite massimo di spesa per le compensazioni fissato in 100 milioni di euro e l’istituzione di un “Fondo per l’adeguamento dei prezzi”.

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