Compensi professionali dopo chiusura partita IVA: il Fisco dice di no

La cessazione della partita IVA non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate

di Redazione tecnica - 27/04/2022

Cosa succede quando un professionista riceve il compenso di una fattura dopo avere chiuso la partita IVA? Semplice, che dovrà riaprire la propria posizione fiscale per potere incassare e versare le imposte.

Cessazione partita IVA e compensi professionali: la risposta del Fisco

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 218/2022, inerente il quesito di un avvocato italiano, residente all’estero e iscritto all’AIRE, che ha ricevuto un compenso relativo a una prestazione professionale dopo avere chiuso la partita IVA, fermo restando che al momento della prestazione era regolarmente in possesso di una posizione fiscale e, pertanto, nella condizione di emettere regolare fattura.

Nell’esprimere il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate.

Secondo quanto disposto al terzo e quarto comma dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, in caso di cessazione dell'attività, il contribuente deve farne dichiarazione all'ufficio entro 30 giorni e tale termine decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione, fermo restando le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.

In presenza di corrispettivi non si può chiudere Partita IVA

Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti.

In proposito, l’Agenzia ha affermato con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 che “l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale".

Lo conferma anche la risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009, la quale ha specificato che "La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata".

Il professionista, quindi, deve essere dotato di partita IVA al fine di garantire la definizione dei rapporti ancora pendenti successivamente alla cessazione dell'attività.

Compensi da lavoro autonomo

Per quanto riguarda il contratto di lavoro autonomo, AdE ricorda che esso è regolato, in generale, dall'articolo 2222 del codice civile, rubricato "Contratto d'opera", in base al quale si è in presenza di un contratto d'opera quando si ha un'obbligazione a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza che vi sia un vincolo di subordinazione, verso un corrispettivo.

Questi elementi devono essere presenti sia in caso di lavoro autonomo professionale (art. 53, comma 1 TUIR) che di lavoro autonomo occasionale (art. 67 TUIR).

In questo secondo caso, la norma dispone che sono qualificabili come redditi diversi quelli «derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». Tale qualificazione opera «se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».

In tale ambito, la sussistenza di un'attività di lavoro autonomo occasionale è configurabile in presenza di:

  • un elemento positivo, ovvero l'esercizio di un'attività artistica, intellettuale o di servizi svolta senza vincolo di subordinazione (e diversa da quella d'impresa);
  • un elemento negativo, ossia l'assenza del requisito della professionalità e abitualità. La mancanza di tale requisito non può che rilevarsi, caso per caso, attraverso il riscontro empirico dello svolgimento di tali attività a carattere episodico e saltuario e, comunque, non programmate.

In linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale.

Sulla base di questi elementi, il Fisco ritiene che l'Istante dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell'effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite l'emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell'anno di competenza.

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