Competenze professionali e Progettazione opere viarie: architetto o ingegnere?

Consiglio di Stato: "Per consolidato intendimento, la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537"

di Giorgio Vaiana - 02/04/2021

Parliamo delle competenza professionali tra ingegneri e architetti. Una importante sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1255/2021, aggiunge un nuovo tassello al mosaico dopo il ricorso presentato da una società arrivata seconda in un bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una strada pubblica.

Lavori e ricorsi

Un Comune ha presentato un bando per la realizzazione di una strada di collegamento tra due vie. Per partecipare alla gara era necessario il possesso delle categorie SOA OG3 (strade) e OS2 classe I (micropali). La società che si piazzava al secondo posto della graduatoria presentava ricorso contro la vincitrice per una erronea attribuzione del punteggio alla relativa offerta tecnica. La società, infatti, lamentava il fatto che l'offerta fosse viziata in quanto formulata da un architetto. Mentre, in presenza di opere viarie, la progettazione è di competenza esclusiva degli ingegneri. Oltre ad essere stata omessa la relazione geologica, documento essenziale dell'offerta.

La progettazione delle opere viarie

Il passaggio chiave dell'intera sentenza è racchiuso in queste poche righe: "La progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza degli ingegneri". I giudici del consiglio di Stato interpretano, infatti, in maniera letterale, gli articoli 51, 52 e 54 del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto del 1925. Regole che sono valide anche oggi per il DPR n. 328 del 2001.

"Di spettanza della professione d'ingegnere..."

Ma analizziamo l'articolo 51 del regolamento che spiega ciò che è di competenza degli ingegneri. Di loro spettanza "il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo". Invece l'art. 54 precisa che, mentre gli ingegneri "sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali", le competenze dell’architetto sono espressamente escluse "per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche". Quindi dicono i giudici, "seppur è ammissibile abilitare la figura dell'architetto alla sottoscrizione dei progetti relativi alla realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente, alcuna estensione si legittima in relazione alle “proposte progettuali migliorative” ovvero alle “varianti” che, nella loro attitudine integrativa o modificativa, sono in ogni caso accessorie all’opera viaria, e non certamente alle opere di edilizia civile".

L'offerta tecnica

Nel caso analizzato, l'offerta tecnica è stata firmata da un architetto. Ma si tratta, al di là dell'errore che aveva fatto il giudice del Tar, "di attività riservata alla figura professionale dell’ingegnere: il che è, di per sé, sufficiente a giustificare, in accoglimento del formulato motivo di doglianza e con assorbimento degli ulteriori motivi formulati, l’estromissione dell’aggiudicataria dalla procedura, con conseguente annullamento della disposta aggiudicazione a suo favore". L'appello è stato dunque accolto e la gara va ripetuta.

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