Comunicazione opzioni bonus edilizi: solo pochi giorni per l'invio

Solo una settimana a disposizione dei contribuenti per l'invio della comunicazione delle opzioni alternative previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 29/03/2024

Mancano pochi giorni alla scadenza fissata per la comunicazione all’Agenzia delle Entrare delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito), ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, per le spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riguardanti i costi sopportati nel 2020, 2021 e 2022, relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

Comunicazione opzioni bonus edilizi: entro quando va fatta

Ultimo giorno fissato per l’invio è giovedì 4 aprile 2024, come stabilito con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 febbraio 2024, prot. n. 53159 con il quale è stata disposta la proroga del termine del 16 marzo di ogni anno, ordinariamente prevista per l’adempimento.

La trasmissione va fatta esclusivamente in via telematica all’interno dell’area riservata del sito del Fisco, tramite l’apposito modello, oppure sempre tramite i canali telematici dell’Agenzia.

Soggetti che devono presentare la comunicazione

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso di interventi eseguiti su unità immobiliari, sono obbligati a inviare la comunicazione:

  • i beneficiari della detrazione, anche tramite un intermediario, nei casi in cui non è richiesto il visto di conformità;
  • esclusivamente i soggetti autorizzati a rilasciare il visto di conformità, per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non Superbonus per i quali è comunque richiesto il visto di conformità.

Nel caso di interventi eseguiti su parti comuni degli edifici, la comunicazione va trasmessa:

  • dall’amministratore di condominio, che può anche avvalersi di un intermediario, quando non è necessario il visto di conformità;
  • dai soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o tramite intermediario nel caso di interventi Superbonus, oppure per quelli non Superbonus per i quali sia comunque richiesto il visto di conformità.

Cessione del credito di rate residue: la procedura da seguire

Stessa procedura nel caso in cui la comunicazione riguardi la cessione del credito di rate residue non fruite per interventi eseguiti su unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici: ciò significa che se non è necessario il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario o tramite intermediario; se invece è necessario il visto di conformità, a inviare la comunicazione sarà il soggetto preposto al suo rilascio.

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