Comunicazioni cessione del credito: c’è tempo fino al 30 novembre

La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 prevede la remissione in bonis per comunicazioni tardive sia da parte dei privati che per soggetti Ires e titolari di partita IVA

di Redazione tecnica - 11/10/2022

Il doppio binario della scadenza per la comunicazione della cessione dei crediti edilizi ha un’unica destinazione finale: il 30 novembre 2022. È questo il termine stabilito dall’Agenzia delle Entrate per la remissione in bonis relativa alla comunicazione tardiva delle opzioni previste dall’art. 121 e 119 del decreto Rilancio, sia per i soggetti privati che per i titolari di partita IVA e per i soggetti IRES.

Comunicazioni cessione del credito: modifiche possibili fino al 30 novembre

La conferma arriva dalla circolare del Fisco del 6 ottobre 2022, n. 33/E con la quale è stato stabilito che sarà possibile trasmettere le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue del 2020 fino al 30 novembre 2022.

Ricordiamo che per questa comunicazione è stata prevista una doppia scadenza:

  • 29 aprile 2022 per i soggetti privati, con un differimento rispetto al consueto termine del 16 marzo, come disposto dall’art. 10-quater del decreto Sostegni Ter;
  • 15 ottobre 2022, per soggetti IRES e titolari di partita IVA, ai sensi dell’art. 29-ter del D.L. n. 17/2022, convertito in legge n. 34/2022.

La comunicazione dell’opzione per interventi eseguiti sulle unità immobiliari e su parti comuni di edifici va fatta utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873. Esso dispone che, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio. nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, possono optare in alternativa alla detrazione spettante:

  • a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento.

Inoltre nel caso di cessione del credito, l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Remissione in bonis fino al 30 novembre 2022

Buone notizie per tutti i contribuenti: è prevista infatti per tutte le categorie una remissione in bonis fino al 30 novembre, con il pagamento di una sanzione di 250 euro, da pagare tramite modello F24.

Per potere accedere alla remissione in bonis – utilizzabile anche per interventi pagati a fine 2020 - è necessario:

  • non avere in corso attività di controllo sulla spettanza dei crediti;
  • avere fatto un accordo con i cessionari o avere una fattura scontata con data precedente al termine di scaenza per la comunicazione, quindi antecedente al 29 aprile 2022 o al 15 ottobre 2022.

Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la Comunicazione entro il 15 ottobre 2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022

Infine, entro il 30 novembre (quindi entro il 5 dicembre, quinto giorno del mese successivo), sarà possibile inviare una nuova comunicazione nel caso di invio di comunicazioni errate, utilizzando l’apposito modello allegato alla Circolare. Oltre tale termine, ogni canale sarà chiuso, salvo eventuali cambiamenti in corsa.

 

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