Codice dei contratti: Ecco il testo del disegno di legge delega

Sembra proprio che sia scoccata l’ora per un “Nuovo Codice dei contratti pubblici” che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno

di Paolo Oreto - 02/07/2021

Ecco il testo del disegno di legge delega predisposto dal Governo in materia di contratti pubblici.

Sembra proprio che sia scoccata l’ora per un “Nuovo Codice dei contratti pubblici” che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno a distanza di 6 anni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50 che era entrato in vigore a distanza di dieci anni dal previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che a sua volta aveva sostituito dopo 12 anni legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Le norme sui lavori pubblici hanno una obsolescenza sempre più rapida

A distanza di anni è possibile osservare come le norme relative ai lavori pubblici hanno una obsolescenza sempre più rapida; perché? Le rispote potrebbero essere tate ma, certamente, nel caso del d.Lgs. n. 50/2016 si tratta di una obsolscenza veraente rapida che nasce, soprattutto per il fatto stesso che si tratta di una riforma mal concepita dall’allora Governo Renzi e peggio attuata.

Le novità del nuovi Disegno di legge delega

Ci troviamo, adesso di fronte ad un nuovo Disegno di legge delega che dovrà essere approvato dai due rami del Parlamento ma la novità più eclatate è possibile trovarla al comma 4 relativo all’adozione ed alla successiva approvazione dei decreti legislativi in cui si legge testualmente “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti”.

Ecco le due principali novità:

  • il testo del dl/dei decreti legislativi potrebbe essere predisposto dal Conisiglio di Stato come espressamente affermato nel citato articolo 14, n. 2 del R.D. n. 1054/1924 (Il Consiglio di stato: …….. 2° Formola quei progetti  di  legge  ed  i  regolamenti  che  gli vengono commessi dal Governo)
  • sono possibili modifiche con l’utilizzazione del sistema del decreto legislativo entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del/dei decreti legislativi.

I 19 Principi e criteri direttivi della disegno di legge delega

Andiamo adesso ai vincoli autoimposti dal Governo stesso nella stesura del Disegno di legge delega; si tratta dei seguenti 19 princìpi e criteri direttivi rilevabili a comma 2 dell’articolo 1 dalla lettera a) alla lettera u):

  • a) perseguimento di obbiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o ilmantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché assicurare una drastica riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario;
  • b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, alfine di conseguirne la loro forte riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse e introduzione di forti incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, e potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti;
  • c) massima semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e fornituredi importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità;
  • d) massima semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologieverdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
  • e) previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara,avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali e ambientali, con cui potranno essere indicati, come requisiti necessari o premiali dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a: promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alla prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; promuovere le pari opportunità generazionali e di genere;
  • f) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti,alla realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle stesse procedure, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione, la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori effettuati;
  • g) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazionedelle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, e più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle stesse;
  • h) significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materiadi opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell'attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
  • i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, del rispetto della legalità, ivi comprese delle disposizioni relative alla tutela del lavoro e quella in materia di prevenzione e contrasto della discriminazione di genere, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare;
  • l) riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte, anche in relazione alla verifica delle offerte anomale, e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta;
  • m) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e le procedure negoziate con bando, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità;
  • n) razionalizzazione, semplificazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
  • o) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;
  • p) individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti legislativi di cui al comma1 e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;
  • q) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
  • r) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;
  • s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale;
  • t) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione;
  • u) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

Il PNRR ed il Disegno di legge delega

Ricordiamo che nel paragrafo relativo alla “Semplificazione in materia di contratti pubblici” del Piano Nazionale di ripresa e resilienza si legge che l’obiettivo è quello della semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia; si tratta di aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19 e, tra l’altro, sempre nel PNRR è precisato che tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione.

Misure urgenti e misure a regime

Le modalità di attuazione di quanto previsto nel PNRR sono quelle di misure urgenti già adottate con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e di misure a regime che devono essere adottate utilizzando lo strumento della legge delega.

Principi e criteri direttivi previsti nel PNRR

Ricordiamo che il disegno di legge delega dovrebbe rispettare quanto previsto nel PNRR e dovrebbe contenere i principi e criteri direttivi nello stesso individuati tra i quali:

  • riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni;
  • recepimento delle direttive europee, integrate in particolare là dove non immediatamente esecutive;
  • previsione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza;
  • piena apertura e contendibilità dei mercati;
  • previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza;
  • riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica;
  • individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;
  • precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;
  • individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti legislativi e di discipline specifiche per particolari tipologie di contratti pubblici in ragione della peculiarità del loro contenuto;
  • previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la tutela della salute e del lavoro nell’affidamento dei contratti;
  • regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta;
  • realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity;
  • revisione della disciplina dell’appalto integrato, con riduzione dei divieti;
  • revisione della disciplina del subappalto;
  • tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di concessione;
  • rafforzamento delle strutture pubbliche per il controllo sulle opere stradali e ferroviarie, fermi restando gli obblighi di controllo tramite strutture indipendenti e quello di manutenzione a carico del concessionario, con le relative conseguenti sanzioni in caso di inadempimento;
  • rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle azioni dinanzi al giudice.

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