Consorzio stabile: definizioni e attività

La “comune struttura di impresa”, intesa come “azienda consortile” utile ad eseguire in proprio, qualifica come tale un consorzio stabile

di Redazione tecnica - 13/01/2022

Quali sono i parametri con cui un consorzio può essere definito come stabile? A puntualizzarlo è il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 8331/2021 sul ricorso contro l’aggiudicazione di una gara in favore di un consorzio stabile, contestata perché, secondo un altro operatore economico, esso non avrebbe potuto appunto qualificarsi come tale.

Consorzio stabile: la "comune struttura di impresa"

In particolare, la società ricorrente ha lamentato l’assenza del requisito della “comune struttura di impresa”, considerando la mancanza in dotazione di un proprio organico, l’esiguità del fondo consortile, la mancanza di una sede operativa e di uno stabilimento, la mancanza in dotazione di mezzi o attrezzature per lo svolgimento in via autonoma dell’attività di impresa.

Il giudice di primo grado aveva già respinto integralmente il ricorso, ritenendo che l'aggiudicatario fosse effettivamente un consorzio stabile ai sensi dell’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici): le disposizioni statutarie dimostrano infatti l'esistenza della “comune struttura di impresa”, ossia la disponibilità giuridica dei mezzi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività produttiva, ovvero proprio l’esistenza di un’impresa, intesa come “complesso di rapporti giuridici che consentono all’imprenditore di attingere ai mezzi necessari e strumentali all’esercizio dell’impresa, nonché la capacità dell’imprenditore medesimo di organizzarli in modo da asservirli ad una nuova funzione produttiva, diversa da quella delle singole imprese consorziate, benché le stesse si offrano nel prestare effettivamente i mezzi”.

I requisiti del consorzio stabile: la sentenza del Consiglio di Stato

Dello stesso avviso Palazzo Spada. I giudici d’appello hanno preliminarmente ricordato quanto stabilisce l'art. 45 , comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sui consorzi stabili: “Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: ... c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa".

Per la giurisprudenza, il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, che si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del "cumulo alla rinfusa".

Il consorzio è il solo soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura e va a stipulare il contratto con l'amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori; è il consorzio ad essere responsabile dell'esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate.

A qualificare il consorzio stabile è la “comune struttura di impresa”, da intendersi quale “azienda consortile” utile ad eseguire in proprio, ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni affidate a mezzo del contratto.

La natura giuridica del consorzio va stabilita con l’interpretazione degli atti negoziali

La questione della natura giuridica del consorzio partecipante alla procedura di gara è una questione di interpretazione degli atti negoziali, dell’atto istitutivo e dell’eventuale regolamento che ne disciplina il funzionamento: qualora dall’interpretazione delle clausole statutarie si può stabilire che il soggetto collettivo istituito dalle imprese è conforme al "tipo legale" del consorzio stabile di cui al codice dei contratti pubblici, ne discenderanno tutti gli effetti che la legge prevede, compreso quello di poter nominare una o più tra le proprie consorziate per l’esecuzione dell’appalto, quale che sia l’effettivo livello di attuazione in concreto delle previsioni statutarie.

Dall’esame degli atti negoziali può evincersi, infatti, se le imprese abbiano voluto istituire un consorzio stabile, inteso come soggetto collettivo con causa mutualistica, e come abbiano realizzato la “comune struttura di impresa”, se dotando il consorzio di una azienda sua propria, oppure consentendogli di attingere alle aziende delle singole consorziate: se ciò è avvenuto, il consorzio esiste e ha la natura di consorzio stabile.

Atto costitutivo è espressione della volontà delle aziende di creare il consorzio

Nel caso in esame, analizzando le clausole dell’atto costitutivo del Consorzio risulta la volontà delle imprese di dar vita ad un consorzio stabile dotato di una propria azienda, per cui la partecipazione in tale forma alle procedure di gara indette dalle pubbliche amministrazioni ed ogni altra questione, attiene al possesso o meno dei requisiti tecnico – professionali di qualificazione richiesti per la specifica procedura di gara.

In conclusione, l'appello è stato respinto, confermando la sentenza di primo grado, precisando che le clausole dell’atto costitutivo vanno interpretate non nel senso del riconoscimento all’istituendo consorzio della disponibilità giuridica del personale e dei mezzi delle consorziate, ma come capacità di predisporre la propria azienda.

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