Contenziosi PNRR: no del TAR al rito abbreviato

TAR Sicilia: i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non prevedono il rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, c.p.a.

di Redazione tecnica - 14/09/2022

I ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non prevedono il rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, c.p.a.

Ricorsi su procedure finanziate dal PNRR: no del TAR al rito abbreviato

Questo il contenuto dell’ordinanza n. 2553/2022 con cui il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso presentato da un’Amministrazione comunale, capofila nella presentazione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEu.

Spiega il giudice amministrativo che le previsioni dell’art. 12 bis, comma 5, del d.l. n. 68/2022 (Decreto Infrastrutture) hanno operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 119 c.p.a., solo relativamente ai commi 2 (dimezzamento dei termini processuali) e 9 (deposito della sentenza), né ha espressamente ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell’art. 119 c.p.a.

Ciò implica anche che la competenza funzionale inderogabile non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a.

Motivo del ricorso al TAR era la contestazione al provvedimento del RUP dell'Unità speciale PNRR del Ministero della Cultura che aveva escluso la domanda di ammissione ai finanziamenti in quanto ad essa era risultata allegata la sola delibera del comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, mentre non erano state allegate le delibere dei Comuni aggregati.

Sulla questione , il TA ha specificato quindi che i ricorsi che hanno ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, c.p.a.;

Questo perché il quinto comma dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022 – nel prevedere che “Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” – ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a.), richiamando solamente il secondo comma dell’art. 119, c.p.a. (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e il nono comma dell’art. 120, c.p.a. (relativo al deposito della sentenza).

Non ha invece operato una generale applicazione ai ricorsi di cui si tratta della disciplina processuale in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici né ha ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell’art. 119, c.p.a..

Da questo deriva che la competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all’art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a.

Contenziosi PNRR: la competenza territoriale

Inoltre considerato che l’avviso pubblico in esame ha valenza nazionale, ai sensi dell’art. 13, co. 4 bis, cod. proc. amm., «La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza».

Ciò significa che quando siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale, aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, a tal fine non rilevando la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso.

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