Contratti di avvalimento: ok a corrispettivi simbolici per l'ausiliaria

La natura onerosa del contratto di avvalimento garantisce la serietà dell'accordo, ma in caso di fini solidaristici il corrispettivo può essere esiguo

di Redazione tecnica - 22/02/2024

Nei contratti di avvalimento, pur essendo logico che il corrispettivo pattuito per l’ausiliaria deve essere equilibrato rispetto al valore dei servizi offerti e dell’appalto in generale, si può comunque ammettere una cifra anche “simbolica”, se l’appalto ha come oggetto servizi con finalità solidaristiche, espletati anche per mezzo di volontari.

Contratti di avvalimento: il corrispettivo per l'ausiliaria

Ne aveva già parlato il TAR Campania con la sentenza del 19 settembre 2023, n. 2014 , adesso confermata in appello dal Consiglio di Stato, con la Sentenza del 14 febbraio 2024, n. 1478 respingendo il ricorso della seconda classificata in una procedura di gara, che avrebbe ritenuto invalido il contratto di avvalimento stipulato dall’aggiudicataria con la propria ausiliaria, per incongruità del corrispettivo pattuito per “l’intera durata dell’appalto”.

Secondo l’appellante ci sarebbe stato uno squilibrio economico fra le controprestazioni e la natura puramente simbolica del corrispettivo rendendo del tutto irrealizzabile lo scopo del contratto.

Già il primo giudice, aveva ritenuto che “tale corrispettivo, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta irrisorio o simbolico, tenuto conto delle risorse materiali e umane messe a disposizione e della finalità solidaristica che anima le parti (entrambe organizzazioni di volontariato)”. Ha evidenziato, ancora, il Tribunale campano che:

  • non può trascurarsi la finalità solidaristica che ispira sia l’associazione ausiliaria sia le associazioni ausiliate e che incide necessariamente anche sul rapporto di avvalimento che, a sua volta, inerisce a una procedura finalizzata all’affidamento di una convenzione estranea a finalità lucrative”; 
  • i profili evidenziati non possono non aver avuto ricadute sulla determinazione del corrispettivo contrattuale” e che “la finalità solidaristica che colora la causa del contratto di avvalimento, unitamente al costo, ridotto o addirittura nullo, delle risorse messe a disposizione, ben può giustificare una determinazione del corrispettivo del contratto di avvalimento in misura apparentemente inferiore rispetto a quello normalmente praticabile nell’ambito di un rapporto di tipo strettamente commerciale, che pertanto non può costituire utile parametro di riferimento per la verifica della adeguatezza del corrispettivo e della affidabilità del rapporto”.

Consiglio di Stato: ok a corrispettivi simbolici se l'avvalimento ha finalità solidaristiche

Una tesi confermata da Palazzo Spada, che preliminarmente ha ricordato che il principio giurisprudenziale della necessaria onerosità del contratto di avvalimento, quale garanzia della serietà dello stesso e della effettività degli impegni assunti dall’ausiliaria, nei confronti della ausiliata e della stazione appaltante, dev’essere applicato non alla lettera ma cum grano salis, là dove le parti contraenti non siano soggetti imprenditoriali che, secondo l’id quod plerumque accidit, ispirano la loro condotta sul mercato al perseguimento dell’utile.

È del tutto plausibile far discendere dalla eccessiva esiguità del corrispettivo pattuito – a fronte dell’oggettiva rilevanza economica delle risorse messe a disposizione da parte dell’ausiliaria e dello stesso importo complessivo dell’appalto alla cui aggiudicazione concorre l’ausiliata – il corollario del carattere solo apparente e formale degli impegni assunti dalla prima, in mancanza di altro interesse di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale emergente dal contratto, atto a giustificarli sul piano economico-sociale - secondo il paradigma di cui all’art. 1322 c.c..

Ad una diversa conclusione si deve, giungere quando si tratta di soggetti che orientino la loro azione a scopi di ordine solidaristico e socialmente rilevanti, perseguiti attraverso l’apporto prevalente di volontari. In questo caso, lo stesso concorso offerto mediante il prestito dei requisiti ad altra organizzazione per il raggiungimento delle finalità di carattere solidaristico che ne informano l’assetto statutario, contribuisce alla connotazione causale del contratto di avvalimento a tal fine stipulato e, quindi, alla dimostrazione della serietà degli impegni con esso assunti dall’ausiliaria.

È vero che, come sottolinea la parte appellante, anche tali soggetti devono improntare la loro azione al recupero delle spese sostenute per lo svolgimento della loro attività e per l’acquisizione delle risorse ad esse destinate; tuttavia, a prescindere dall fatto che tale modus operandi non costituisce oggetto di un vincolo cogente, ma rappresenta semmai un limite ai vantaggi economico dalle stesse perseguibili (che non devono appunto assumere i contorni di un utile), occorre pur sempre dimostrare che, il prestito delle risorse a favore dell’ausiliata, sia fonte per l’ausiliaria di una spesa o di un costo meritevole di trovare, nella regolamentazione del rapporto di avvalimento, una adeguata e soddisfacente compensazione.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la validità del contratto di avvalimento pur in presenza di un importo esiguo.

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