Contributi a fondo perduto: accesso società in leasing

La Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate specifica come calcolare il fatturato nel caso di società in leasing che vogliono utilizzare i CFP

di Redazione tecnica - 24/09/2021

Le fatture emesse per una società in leasing vanno comprese nel fatturato medio annuo o costituendo "partite di giro" non concorrono alla somma finale?

Contributi a fondo perduto: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate

Un quesito interessante posto da una società, a cui risponde l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 601/2021 che chiarisce l’accessibilità o meno al Contributo Fondo Perduto COVID- 19 ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”), previsto per le imprese che nel 2020 abbiano avuto un calo del fatturato del 30% almeno rispetto al 2019 a causa della pandemia.

Nel caso in esame, una società chiede se nel calcolo del fatturato medio mensile debbano o meno essere considerate le fatture di riaddebito emesse nei confronti della società con cui ha stipulato un contratto di leasing relativamente ad un fabbricato commerciale da utilizzare come bene strumentale e in corso di costruzione, considerato che:

  • le fatture che la società istante riceve in relazione alla costruzione dell'immobile, così come quelle (di pari importo) che emette nei confronti della società di leasing, costituiscono "partite di giro": le fatture passive non rappresentano costi o spese, così come le fatture attive non rappresentano ricavi, e vengono perciò contabilizzate rispettivamente come debiti e crediti che si compensano totalmente
  • l'articolo 1 del decreto legge n. 41 del 2021 prevede, per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19, un contributo a fondo perduto condizionato alla riduzione del 30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto a quello del 2019.

Decreto Sostegni: il Contributo a fondo perduto

Ricordiamo che il citato articolo 1, comma 1 del Decreto Sostegni prevede il riconoscimento di «un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9.

L'agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19", ossia quelli previsti da:

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto "Ristori"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  • articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinato agli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al medesimo decreto e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette regioni "rosse");
  • dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;
  • dall'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “contributo a fondo perduto COVID-19”).

Nella risposta all’interpello, il Fisco ritiene che, in relazione all'attività immobiliare descritta in istanza, bisogna fare un’analogia con quanto chiarito per i consorzi dalla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 (paragrafo 2.6): “i consorzi tra imprese - riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR -, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all'articolo 25 del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti”.

Tenuto conto quindi che la società istante si limita ad operare il ribaltamento dei costi alla società di leasing, essa non può fruire del contributo previsto dal Decreto Sostegni.

© Riproduzione riservata