Contributo a fondo perduto: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Il Fisco risponde sul contributo a fondo perduto centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera

di Giorgio Vaiana - 29/05/2021

Torniamo ad occuparci di contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 104/2020 che comprende anche i centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera. Chiede lumi all'Agenzia delle Entrate il titolare di una società di noleggio auto con conducente con autorizzazione rilasciata però da un comune diverso da quello previsto dal D.L. n. 104/2020. La società effettua tour riservati ai crocieristi per permettergli di visitare i centri storici e le città d'arte che sono comprese nella normativa. Chiede dunque se può beneficiare del fondo perduto. Leggiamo insieme la risposta dell'Agenzia n. 373/2021.

Il contributo a fondo perduto, cosa dice la norma

Il Dl n.104/2020 ha introdotto un contributo a fondo perduto "ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni". Il contributo spetta a condizione che "l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni elencati prima, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019".

Le percentuali variabili

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. In ogni caso, il contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro, ma non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La questione "noleggio con conducente"

Gli uffici dell'Agenzia fanno sapere che, nell'ambito di attività di noleggio con conducente, viene specificato che "il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione". Pertanto, ai fini del contributo "per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quello previsto nel Decreto Legge, si ritiene necessario identificare l'attività svolta nel territorio dei Comuni, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera". Prestazioni che vanno documentate e dimostrate. Nel caso analizzato, l'istante può accedere al contributo, "indicando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi all'attività svolta come "servizio tour" realizzata nell'intero territorio dei comuni capoluogo di provincia e capoluogo di città metropolitana, se coincidenti con il luogo di prelevamento o di arrivo dei clienti".

© Riproduzione riservata