Controversie con il Fisco: ecco le istruzioni per la chiusura agevolata

Le domande e i versamenti potranno essere presentati fino al 30 giugno 2023. Possibile la rateazione per importi superiori a mille euro

di Redazione tecnica - 03/02/2023

Che la tregua abbia inizio. Con il provvedimento del 1 febbraio 2023, prot. n. 30294, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le specifiche per l’attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), in relazione alla definizione agevolata della chiusura delle controversie tributarie aperte con il Fisco.

Chiusura agevolata liti fiscali: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Come riportato nel provvedimento, la domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Sempre entro lo stesso termine, è necessario pagare l’intero importo per la definizione oppure, qualora sia ammesso il pagamento rateale, la prima rata, per un massimo previsto di 20 rate trimestrali di pari importo. La rateazione è consentita a condizione che l'importo dovuto sia superiore a 1.000 euro.

La definizione agevolata riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

In particolare, si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Chiusura agevolata controversie tributarie: come e quando effettuare il versamento

Come specifica il Fisco, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023.

Attualmente non è attivo un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, per cui la domanda va inoltrata via PEC all’Ufficio che è parte nel giudizio.

Infine, non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano la cifra di 1.000 euro, mentre se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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