Conversione in legge Sostegni-Ter: il Governo chiede la fiducia

Dovrebbe essere rimesso oggi al voto nominale il DDL per la conversione del Sostegni-Ter, mentre la possibile decadenza del provvedimento si avvicina

di Redazione tecnica - 17/03/2022

Dovrebbe essere posta oggi la questione della fiducia, con la replica dei relatori e del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione nominale con appello, sul disegno di legge n. 2505, di conversione del decreto-legge n. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-Ter”), in materia di sostegno alle imprese e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, licenziato dalla 5a Commissione in Senato il 15 marzo. Il dibattito continua, quindi, infuocato, mentre la scadenza del 28 marzo si avvicina, con il rischio sempre più concreto che, se non si troverà un accordo sui vari punti, il decreto decada, con tutti gli effetti che ne conseguiranno.

Conversione in legge Sostegni-Ter: il Governo vota la fiducia

Uno degli argomenti più controversi è indubbiamente la proroga mancata per le unifamiliari: non è stato approvato infatti l'emendamento che voleva lo slittamento del termine dal 30 giugno al 30 settembre 2022 per arrivare al 30% dell'intervento complessivo e portare in detrazione le spese relative al superbonus entro il 31 dicembre 2022. Sul punto, già diversi deputati e senatori promettono battaglia.

E ancora, a tenere banco è la presentazione dell'emendamento 15.0.1000 da parte del Governo, approvato dalla Commissione e definisce le ultime modifiche inerenti:

  • il meccanismo di cessione del credito;
  • le sanzioni penali ai tecnici;
  • l'assicurazione professionale per gli asseveratori;
  • gli obblighi sul CCNL per le imprese che operano per interventi che accedono ai bonus edilizi.

Cessione del credito: le modifiche previste

Cambiano di nuovo le opzioni alternative alla detrazione fiscale. In particolare, il beneficiario della detrazione potrà scegliere di optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Inserito inoltre all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il comma 1-ter, inerente la cessione del credito. Esso dispone che i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione. Proprio per questo al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Queste disposizioni si applicano alle comunicazioni effettuate a partire dal 1º maggio 2022.

Sanzioni e assicurazione professionale

Modifiche previste anche all'articolo 119 del Decreto Rilancio sul tema asseverazioni. In particolare:

  • è stato aggiunto il comma 13-bisIl tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”
  • modificato il comma 14. Le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".

Detrazioni fiscali e CCNL imprese

Confermato il binomio agevolazioni fiscali - sicurezza sul lavoro, con l’inserimento del comma 43-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato proprio ad assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva.

Esso dispone che “Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Proroga comunicazione opzione alternativa all'Agenzia delle Entrate

Infine, è stato approvato l'emendamento che proroga dal 7 al 29 aprile 2022 il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla scelta di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Mentre il conto alla rovescia è iniziato, si attende il voto di fiducia.

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