Convertito in legge il Collegato Fiscale al Bilancio

Il Parlamento dà la fiducia al collegato fiscale (DL 146/2021). Novità e modifiche rispetto al testo originario

di Redazione tecnica - 17/12/2021

Con l’atto n. 3395 della Camera, è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 146/2021 (Collegato Fiscale al Bilancio), originariamente composto da 18 articoli per complessivi 102 commi. Con la conversione in legge, il documento è stato suddiviso in 48 articoli, per un totale di 201 commi.

Collegato Fiscale: conversione in legge

Tante le novità presenti nel provvedimento approvato da Montecitorio, tra cui:

  • alleggerimento dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate;
  • estensione a 180 giorni del termine per il pagamento delle cartelle ricevute negli ultimi 4 mesi del 2021;
  • esenzione Imu a scelta su una sola abitazione principale, nel caso di coniugi residenti in comuni diversi;
  • proroga di un anno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone.

Ecco in sintesi le modifiche apportate.

Conversione in legge del Collegato Fiscale: le modifiche

  • Art. 1: Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il termine ultimo per versare le rate omesse della rottamazione-ter e della rottamazione delle risorse proprie Ue, nonché del saldo e stralcio delle cartelle (articoli 3 e 5, Dl 119/2018; articolo 16-bis, Dl 34/2019; articolo 1, comma 190, legge 145/2018) da corrispondere negli anni 2020 e 2021 è stato posticipato al 9 dicembre 2021. Inoltre, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni, il pagamento viene comunque considerato tempestivo se effettuato entro il 14 dicembre 2021.

  • Art. 2: Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

​Più tempo anche per adempiere l’obbligo risultante dalle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021: a disposizione dei contribuenti 180 giorni invece di 150. In questo lasso di tempo, l’agente della riscossione non potrà attivare né misure cautelari né azioni esecutive.

Una volta decorso inutilmente tale intervallo temporale, sulle somme iscritte a ruolo scatteranno gli interessi di mora dalla data della notifica della cartella fino a quella del pagamento e l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata.

Confermati i tempi per presentare ricorso, pari a 60 giorni dalla notifica della cartella.

  • Art. 5: Disposizioni urgenti in materia fiscale

Le modifiche più corpose riguardano questo articolo:

  • Decretata l’esenzione dalla tassa sui rifiuti (Tari) per alcuni immobili di proprietà del Vaticano indicati nei Patti lateranensi resi esecutivi con la legge 810/1929;
  • Proroga di 24 mesi per la durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. La disposizione riguarda le concessioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, cioè il 19 maggio 2020. La proroga è esclusa per le procedure di evidenza pubblica già definite con l’aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “collegato fiscale”; per quelle avviate, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all’aggiudicazione.
  • Posticipata al 1° luglio 2022, l’operatività dell’articolo 2, comma 5-bis, Dlgs 127/2015) secondo cui i commercianti al minuto che percepiscono i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi attraverso sistemi evoluti di incasso in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri tramite quegli stessi strumenti.
  • Rinvio di un anno, quindi al 1° gennaio 2023, la decorrenza dell’obbligo, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • Esteso al periodo d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio, già vigente nei precedenti tre anni, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 10-bis, Dl 119/2018). Gli operatori, devono continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema Ts secondo le ordinarie modalità.
  • Cancellata la disposizione in base alla quale anche gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze rientravano tra gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali in via telematica mediante il servizio Entratel (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998) e, quindi, all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni inviate.
  •  Aumento del 100% dell'acconto da versare per gli operatori autorizzati al rilascio di imposta di bollo assolta in modo virtuale (articolo 15-bis, Dpr 642/1972);
  • Sei mesi di rinvio per il passaggio all’utilizzo del Sistema di interscambio per la fatturazione elettronica relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere;
  • Aggiornati e convertiti in euro i valori monetari che determinano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino finalizzate a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali di società, enti e imprese commerciali (articolo 14, primo comma, lettera d), Dpr 600/1973);
  • Revisionata, con una norma con efficacia retroattiva la disciplina del canone unico patrimoniale sulle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi (articolo 1, comma 831, legge 160/2019) 
  • Confermato il regime di non imponibilità per le cessioni e le prestazioni effettuate a partire dal l° gennaio 2021 nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto Ue, finalizzate a contrastare la pandemia di Covid-19, tranne quando i beni o servizi sono ulteriormente ceduti a titolo oneroso.  (commi 15-bis e 15-ter – nuovi).

Diverse le modifiche in materia di Iva, finalizzate ad adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria:

  • Vengono escluse dal regime di non applicazione dell’Iva:
    • le cessioni di beni, comprese le pubblicazioni, e le prestazioni di servizi effettuate da alcuni enti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) nei confronti dei loro soci verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari;
    • le cessioni e le prestazioni effettuate dai partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche;
    • le somministrazioni di alimenti e bevande rese da associazioni di promozione sociale nei confronti dei propri soci (articolo 4, commi da 4 a 8, Dpr 633/1972).
  • Sono incluse tra le operazioni esenti dall’Iva (articolo 10, Dpr 633/1972), sempre che non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali:
    • le prestazioni e le cessioni a esse strettamente connesse effettuate verso corrispettivi specifici da taluni enti associativi nei confronti dei soci;
    • le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese dalle associazioni sportive dilettantistiche;
    • le cessioni e prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche;
    •  le somministrazioni di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.

Inoltre i nuovi commi da 15-quater a 15-sexies stabiliscono le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 65mila euro applicano, ai fini Iva, il regime forfetario disciplinato dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014), che prevede:

  • la non applicazione del tributo;
  • la non spettanza del diritto a detrarre l’imposta sugli acquisti;
  •  l’esonero dal versamento dell’Iva;
  • Esonero  presentazione della dichiarazione annuale ().

Infine, il comma 15-septies determina un nuovo regime dal 1° gennaio 2022, in ambito imposte sulle bevande alcoliche e sull’alcool etilico, per recepire la direttiva Ue del luglio 2020.

Conversione in legge del collegato fiscale: i nuovi articoli

Nella conversione in legge sono stati inseriti i seguenti articoli::

  • Art. 1-bis “Proroga di termini per il versamento dell’Irap e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine – Impi”;
  • Art. 3-bis “Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo”:’ l'estratto di ruolo, ossia il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore trasfusi nella cartella di pagamento non è impugnabile: questo perché non è un atto di riscossione né contiene alcuna pretesa esattiva o impositiva.
  • Art. 3-ter “Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell’articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”:  i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi bonari, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, incluse le rateazioni in corso riferite a precedenti comunicazioni di irregolarità possono provvedere al pagamento degli importi entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi;
  • Art. 5-bis“ Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all’estero”;
  • Art. 5-ter ” Modifiche all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate”: Non sarà più necessario conservare i documenti giustificativi degli oneri già inseriti dal Fisco nella dichiarazione precompilata e non modificati dal contribuente. L’Agenzia delle entrate controllerà unicamente i documenti che hanno determinato la variazione;
  • Art. 5-quater  “Modifiche al comma 3-bis dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007”: Dal 1° gennaio 2022 scatterà la riduzione da 2mila a mille euro della soglia relativa all’utilizzo del contante. Essa riguarderà i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), non anche la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute), che rimane con la vecchia soglia di 3mila euro;
  • Art. 5-quinquies “Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”: Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, anche per i casi verificatisi prima dell’entrata in vigore del decreto "Rilancio”;
  • Art. 5-sexies : “Misure a sostegno delle attività di bed and breakfast a gestione familiare”: l’articolo definisce i destinatari del fondo istituito dal “decreto Sostegni bis”, pari a 5 milioni di euro per il 2021, a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed & breakfast;
  • Art. 5-septies “Modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”: L’articolo stabilisce quali prestazioni non rietrano più nel regime di non imponibilità relativamente ai servizi internazionali connessi agli scambi internazionali;
  • Art. 5-octies “Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione”. Il pagamento delle somme dovute dall’Agente della riscossione a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, deve avvenire esclusivamente con accredito su conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. Le novità si applicano alle pronunce di condanna emesse a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 146/2021.
  • Art. 5-novies “Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali” Gli operatori che forniscono agli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, per i quali dal 1° luglio 2020 spetta un credito d’imposta sulle commissioni addebitate (articolo 22, Dl 124/2019), devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite la piattaforma PagoPa, i dati necessari per la fruizione del bonus: strumenti di pagamento messi a disposizione eimporto complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con quegli strumenti;
  • Art. 5-decies “Modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019”: L’esenzione IMU nel caso di coniugi residenti in due comuni diversi vale per una sola casa, scelta dai componenti del nucleo familiare, sia se le due unità sono situate nello stesso comune sia se, invece, sono presenti nel territorio di due diversi comuni;
  • Art. 12-quinquies “Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale”: Con l’articolo sono stati introdotti benefici sia per le imprese in possesso di determinati requisiti che impiegano persone con disturbi dello spettro autistico sia per i medesimi lavoratori; in particolare, la retribuzione non concorre alla formazione del reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. Sgravi anche per le imprese, con la non imponibilità per cinque anni ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap degli utili derivanti dall’attività d’impresa e uno sgravio per 36 mesi, nella misura del 70%, della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
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