Corte dei conti: Progettazioni solo se utili e con copertura

Affidamento degli incarichi di progettazione con disponibilità finanziaria limitata soltanto alle stesse opere di progettazione

di Redazione tecnica - 21/01/2022

La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Delibera 3 dicembre 2021, n. 270 interviene sul problema dell’affidamento degli incarichi di progettazione qualora la disponibilità finanziaria sia limitata soltanto alle stesse opere di progettazione così come disposto dall’articolo 1, comma 4 del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto Decreto semplificazioni) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Articolo 1, comma 4 D.L. n. 32/2019

Ricordiamo che con il citato comma 4 il cui testo è il seguente “Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.”, viene reso possibile, dal 19/04/2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e sino al 31/12/2013, l’affidamento degli incarichi di progettazione con la copertura finanziaria soltanto degli stessi.

Scadenza originaria al 31/12/2020

Cogliamo l’occasione per precisare che originariamente tale possibilità era stata fissata soltanto sio al 31 dicembre 2020 ma fu, successivamente estesa:

  • al 31 dicembre 2021 dall’articolo 13, comma 2, lettera a) del Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ;
  • al 31 dicembre 2023 dall’articolo 52, comma 1, lettera a4) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 21 luglio 2021, n. 108.

Sul problema legato a tali affidamenti la Corte dei conti è intervenuta in riferimento alla richiesta di parere posta dal Sindaco del Comune di Veleso (CO) in merito alla possibilità di procedere, fino al 31 dicembre 2023, all’affidamento delle attività di progettazione di opere, anche qualora sia presente la disponibilità finanziaria limitata soltanto alle suddette attività e, quindi, in assenza del finanziamento dell’intera opera.

Intervento della Corte dei Conti

La Sezione regionale della Corte dei Conti, riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta:

  • ha richiamo il comma 5 dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 32/2019 in cui è precisato che “I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo”;
  • ha precisato che la finalità del legislatore è chiaramente quella di dare la possibilità agli enti attuatori di disporre – pur nel rispetto dei principi di buona e sana amministrazione più avanti evidenziati – di un “parco progetti” che permetta di accedere ai finanziamenti esterni, spesso non intercettati dalle amministrazioni pubbliche proprio per l’assenza anche di un livello minimo di progettazione cantierabile;
  • ha aggiunto, anche, che c on la menzionata norma si è cercato di disinnescare il circolo vizioso che si era creato nelle amministrazioni pubbliche che, da un lato, non potevano accedere ai finanziamenti pubblici per l’assenza di progetti cantierabili, e, dall’altro, non erano in grado di affidare incarichi di progettazione a soggetti esterni in mancanza del finanziamento dell’intera opera.

Le conclusioni della Corte dei Conti

In conclusione la Sezione regionale della Corte dei Conti nella deliberazione n. 270/2021  si è espressa come segue: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 4, del D.L. n. 32 (convertito dalla legge n.55/2019), gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione”.

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