Costi indiretti manodopera: non vanno indicati nell’offerta economica

Nell’offerta economica l’operatore può non indicare i costi indiretti della manodopera: ecco la sentenza del Tar Sicilia sul comma 10 dell’art. 95 del Codice dei Contratti

di Redazione tecnica - 19/12/2021

Offerta economica e costi indiretti della manodopera: richiamando l'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il TAR Sicilia, Palermo, III Sez., ha spiegato con la sentenza n. 3457/2021 che essi non vanno indicati.

Costi indiretti manodopera nell'offerta economica: la sentenza del Tar

Il caso in esame, attinente l'aggiudicazione di un appalto in cui si sono succedute una revoca dell'incarico con assegnazione alla seconda classificata, poi una seconda revoca con riassegnazione all'originaria aggiudicataria, riguarda proprio il ricorso presentato dalla seconda classificata per la nuova riassegnazione dell'appalto.

In particolare, la riassegnazione all'aggiudicataria originaria era avvenuta sulla base del riscontro positivo da parte del Responsabile Unico del Procedimento nella verifica di congruità dell'offerta economica, anche relativamente ai costi della manodopera. Secondo la ricorrente tale esame era errato perché l’aggiudicataria, pur dichiarando nell’offerta economica di sostenere un costo per manodopera esattamente coincidente con quello indicato nel bando di gara, avrebbe previsto, nell’offerta tecnica, l’utilizzo di 17 unità aggiuntive di personale rispetto alle 44 previste nel capitolato speciale d’appalto, di fatto aumentando la spesa del personale in violazione degli artt. 23, 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e del disciplinare di gara.

Costi indiretti di manodopera non vanno indicati nell'offerta economica

Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016: è «preferibile … riferire il costo della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili», e ciò in quanto «l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto».

Ciò significa che i costi della manodopera inseriti nell'offerta economica vanno riferiti solo a quelli diretti. 

In questo caso, le unità aggiuntive erano suddivise tra:

  • personale interno già in forza all’operatore economico;
  • personale proveniente da altri appalti, espressamente da impiegare solo «secondo necessità», ovverosia solo in casi di emergenza e/o difficoltà operative;
  • personale destinato a essere impiegato solo nella fase di start-up, per attività accessorie per cui tra i costi indiretti di manodopera che l’impresa non ha l’onere di indicare nell’offerta economica.

Si tratta di costi indiretti, per i quali non è necessario dare un'esplicita indicazione nell'offerta economica: il ricorso è stato quindi respinto, confermando l'aggiudicazione dell'appalto alla prima classificata.

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