Crediti edilizi: via libera dalla Regione Basilicata all'acquisto

Pubblicata la legge regionale che consente l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non compresi nei divieti del DL Cessioni

di Redazione tecnica - 28/07/2023

Le prime soluzioni al blocco operato dal Decreto Cessioni iniziano a prendere corpo e una di queste è sicuramente la L.R. Basilicata del 16 luglio 2023, n. 20 sulla “Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio”, di fresca approvazione e che entrerà in vigore il prossimo 5 agosto.

Acquisto crediti fiscali Superbonus: ok dalla Regione Basilicata

Con l'entrata in vigore della legge, gli enti pubblici a prevalente caratterizzazione economica e le altre società partecipate potranno acquistare crediti derivanti da bonus fiscali, compresi quelli derivanti da interventi Superbonus. Si tratta di soggetti che non fanno parte dell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e che quindi il Decreto Blocca cessioni (D.L. n. 11/2023) ha lasciato fuori dal divieto di acquisto.

L'iniziativa nasce  sul presupposto che, per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) e in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, è rilevante il contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, da sostenere con tutti gli strumenti possibili, compresa la circolazione dei crediti fiscali.

Per questo motivo la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, "non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. Il, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)" , intendono assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e per immobili ubicati appunto in terra lucana.

Le misure per la circolazione crediti fiscali

Come previsto all'articolo 2 della legge, fermo restando la disciplina di cui al Decreto Cessioni, la Regione:

  • a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto dei crediti;
  • b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;
  • c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

In riferimento proprio all'acquisto dei crediti, la Regione Basilicata stabilirà dei criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 dei soggetti autorizzati a farlo (enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati e non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009)- L'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Regione disciplinerà tramite delibera le modalità di attuazione di quanto previsto dal provvedimento.

 

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