Credito di imposta canoni di locazione: nuovi chiarimenti dal Fisco

L'Agenzia delle Entrate risponde sull'art. 28 del Decreto Rilancio e sul credito d'imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d'azienda

di Giorgio Vaiana - 22/04/2021

Torniamo ad occuparci del credito di imposta sui canoni di locazione. Lo facciamo analizzando la risposta dell'Agenzia delle Entrare (la n. 263/2021) che chiarisce i dubbi di una società. Quest'ultima, che si è costituita nel 2019, per la pandemia in corso non ha potuto svolgere, se non per un breve periodo estivo, l'attività per la quale è stata costituita. Il titolare dell'impresa ha fatto sapere di non aver versato i canoni di affitto nel corso dei mesi di agevolazione previsti dal Decreto rilancio, procedendo poi al pagamento per i mesi del 2021. Ora chiede chiarimenti sulla possibilità di fruire del credito di imposta.

Il credito di imposta sui canoni di locazione

Il Governo è intervenuto con appositi decreti economici nel corso di questa pandemia da coronavirus. Tra i provvedimenti firmati, il Decreto Rilancio (il n.34/2020) che, tra le tante cose, ha anche previsto un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

I requisiti per il credito di imposta

I benefici del credito di imposta sono destinati "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto", a cui "spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo". Il credito di imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni". Per verificare i requisiti economici ci si deve riferire al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019.

Credito di imposta, quali canoni

Il decreto individua con precisione i canoni per cui si può richiedere: di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Un credito di imposta in misura del 20 e del 10 per cento è stato riconosciuto anche alle imprese con ricavi o compensi superiori ai 5 milioni di euro nel periodo previsto dalla normativa.

Estensione del credito di imposta

Visto il perdurare della situazione di emergenza il governo ha specificato che "fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari". Il caso analizzato, dunque rientra nella casistica. E spiegano dagli uffici, ferma restando la sussistenza degli altri benefici, potrà usufruire del credito di imposta.

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