Criteri on/off: il potere discrezionale delle Stazioni Appaltanti

Come spiega il TAR, questo criterio di valutazione risponde alla necessità di contenere e regolamentare la discrezionalità tecnica delle commissioni di gara

di Redazione tecnica - 13/04/2022

Il criterio di valutazione fondato sul metodo “on /off”, risponde alla necessità di contenere e regolamentare la discrezionalità tecnica delle commissioni di gara: lo conferma il TAR Lazio, con la sentenza n. 1591/2022 inerente il ricorso presentato contro l’aggiudicazione di una gara, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro della durata di 12 mesi.

Criteri on/off sono legittimi? La sentenza del TAR

L’incarico andava aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), con assegnazione di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica.

In particolare, la lex specialis di gara aveva previsto che il punteggio da attribuire all’offerta tecnica dei concorrenti fosse così distribuito:

  • 50 punti da assegnare sulla base dei criteri di natura oggettiva, e in particolare del modello c.d. on/off, oggetto di valutazione tabellare;
  • 20 punti da assegnare sulla base dei criteri di natura descrittiva, oggetto di valutazione discrezionale.

Dopo l’aggiudicazione, uno dei concorrenti ha proposto ricorso, lamentando l’illegittimità dell’intera procedura poiché il Disciplinare di gara, nel regolamentare l’assegnazione dei punteggi tecnici, ha ripartito i 70 punti complessivi contemplando l’attribuzione di 50 punti secondo il metodo on/off ed i restanti 20 punti in funzione di quattro criteri di natura discrezionale. Secondo la ricorrente, questa ripartizione avrebbe inevitabilmente determinato un livellamento della competizione tecnica sui soli 20 punti discrezionali, e che i punteggi assegnati per la componente economica (30 punti) avrebbero assunto nell’insieme della competizione un rilievo preponderante, in asserita violazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa codificato all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.

Criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il TAR ha respinto il ricorso, osservando preliminarmente che l’art. 95, comma 10-bis del d.lgs. 50/2016 stabilisce che “La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”. Di conseguenza, l’unico tassativo vincolo imposto alle stazioni appaltanti è quello di non superare nell’assegnazione del “monte punti” il tetto del 30 per cento del punteggio complessivo, ossia proprio quanto effettuato dalla SA.

Per quanto riguarda il punteggio da attribuire per la componente tecnica delle offerte alle imprese partecipanti ad una gara da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Legislatore non impone alle stazioni committenti di privilegiare i fattori valutazionali di tipo discrezionale rispetto a quelli dal taglio oggettivo.

Legittimità dei criteri on/off

Da questo punto di vista, il TAR ricorda che la valutazione effettuata tramite fattori oggettivamente riscontrabili sulla scorta di analisi tabellare, risponde appunto a una avvertita istanza di arginamento e compressione della discrezionalità dell’amministrazione appaltante, in armonia con i principi di trasparenza e non discriminazione enunciati all’art. 30, co. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che li eleva a canoni basilari dell’affidamento di appalti e concessioni, stabilendo che “Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza”.

L’aver conferito peso preponderante ai fattori on/off rispetto a quelli descrittivo discrezionali risponde a una scelta della SA, insindacabile dal Giudice amministrativo, fatte salve le ipotesi di emersione di macroscopici vizi logici, irragionevolezza o travisamento.

Sulla legittimità del criterio di valutazione “on/off”, si è espresso anche il Consiglio di Stato, stabilendo che “Il sistema di valutazione “on-off” non è di per sé incompatibile con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell'art. 95, D.lgs. n. 50/2016, infatti, è necessario assicurare, attraverso i criteri valutativi, la valorizzazione delle offerte tecniche e un confronto concorrenziale tra i partecipanti, rientrando nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante la loro concreta individuazione e ponderazione”.

Considerato quindi che l’utilizzo del criterio di valutazione fondato sul metodo “on /off”, risponde alla necessitò di contenere e regolare la discrezionalità tecnica delle commissioni di gara, esso è assolutamente legittimo: ragion per cui il ricorso è stato respinto.

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