Decreto Aiuti-ter: arriva a novembre il bonus 150 euro

L'indennità una tantum è per dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti, pensionati e titolari di trattamenti a sostegno del reddito

di Redazione tecnica - 27/09/2022

Con l’entrata in vigore del D.L n. 144/2022 (cd “Decreto Aiuti-ter”), si rinnova l’una tantum per le famiglie per far fronte al caro prezzi, con una nuova indennità che verrà erogata a novembre. Attenzione però, perché importo e condizioni per usufruirne differiscono rispetto a quanto era stato previsto dal Decreto Aiuti per il bonus 200 euro.

Bonus 150 euro: la nuova una tantum nel Decreto Aiuti Ter

Previsto con il Decreto Legge n. 144/2022, il bonus 150 euro è destinato a dipendenti, pensionati, percettori di prestazioni di sostegno del reddito, liberi professionisti e lavoratori autonomi che nel 2021 non abbiano superato la soglia di 20mila euro di reddito complessivo. Attenzione però, perché ci sono delle ulteriori limitazioni da considerare. Vediamo il dettaglio per ogni singola categoria.

Erogazione bonus 150 euro a lavoratori dipendenti

La busta paga entro cui il bonus 150 euro sarà erogato sarà quella di novembre 2022. Come già avvenuto a luglio, l’erogazione avverrà automaticamente, previa dichiarazione da parte del lavoratore di non beneficiare di alcuna delle prestazioni indicate all’art. 19, ovvero trattamenti pensionistici, trattamenti di accompagnamento alla pensione, reddito di cittadinanza. Sono esenti dall’autodichiarazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento sono gestiti dal sistema informatico NoiPa del ministero dell’Economia e delle finanze.

A differenza dell’una tantum di luglio, che aveva come soglia limite di retribuzione imponibile mensile l’importo di 2.692 euro, la soglia di reddito da non superare questa volta è quella relativa alla retribuzione imponibile dello stesso mese di novembre 2022, che non dovrà essere superiore a 1.538 euro.

Erogazione a lavoratori autonomi e liberi professionisti

Mentre è di fresca pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politcihe Sociali del 19 agosto 2022, recante i criteri e le modalità di erogazione del bonus 200 euro per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, il Decreto Aiuti-ter conferma il sostegno a queste categorie con l’indennità una tantum di 150 euro.

Le condizioni sono le stesse previste per le altre categorie: l’importo scende da 200 a 150 euro e la soglia di reddito percepito del 2021 passa da 35mila a 20mila euro.

Pensionati e altre categorie di soggetti

Nel caso dei pensionati, Inps riconoscerà a novembre, in automatico, un bonus di 150 euro alle persone residenti in Italia, titolari di almeno un trattamento pensionistico con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, incluse la pensione o l’assegno sociale, la pensione o l’assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, il trattamento di accompagnamento alla pensione. Anche in questo caso il reddito personale non deve superare i 20mila euro. Chi è iscritto a un altro Ente previdenziale, riceverà il bonus da questo.

Come ben specificato sul sito Fisco Oggi, Inps provvederà all’erogazione dei 150 euro anche ai seguenti soggetti:

  • lavoratori domestici già beneficiari del bonus di 200 euro del “decreto Aiuti” purché, alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti-ter” (24 settembre 2022), abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
  • percettori di indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll o agricola);
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti attivi alla data di entrata in vigore del D.L. Aiuti iscritti alla Gestione separata dell’Inps e non titolari di trattamenti pensionistici. In questo caso l’erogazione avverrà su istanza.
  • lavoratori o collaboratori sportivi che nel 2021 hanno beneficiato di una delle indennità connesse all’emergenza Covid;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e hanno reddito non superiore a 20mila euro. L’erogazione avverrà su domanda degli interessati;
  • lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile; incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto e iscritti alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro;
  • nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei componenti percepisca alcuna delle indennità una tantum previste dagli articoli 18 e 19 dell’“Aiuti ter”.
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