Gazzetta ufficiale: Strada dei parchi e norme per l’attuazione del PNRR

Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi opere del PNRR

di Redazione tecnica - 09/07/2022

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022 il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

L’articolato del decreto-legge

Il decreto-legge in argomento, entrato in vigore giù ieri e trasmesso alle Camere per la conversione in legge, è costituito dai seguenti articoli:

  • art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali
  • art. 2 - Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25
  • art. 3 - Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR
  • art. 4 - Disposizioni finanziarie
  • art. 5 - Entrata in vigore

Il nuovo decreto-legge è stato predisposto dal Governo nel corso del Consiglio dei Ministri n. 87 del 7 luglio 2022 n cui il Ministro delle Insfrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha svolto una relazione sulla situazione delle Autostrade A24/25.

L’articolo 2 del decreto-legge

Con l’articolo 2 del provvedimento, in pratica, si prende atto dell’adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto concessorio con la Società Strada dei Parchi Spa, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che disciplina la gestione delle due autostrade da parte di Anas S.p.a.

L’ANAS s.p.a. assume, a decorrere da ieri e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25 provvedendo, altresì, allo svolgimento delle seguenti attività:

  • a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
  • b) completamento di alcuni interventi programmati con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
  • c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dal Commissario straordinario.

L’articolo 3 del decreto-legge

Con l’articolo 3 del provvedimento viene introdotta una norma per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

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