Decreto Sostegni-Ter: gli aiuti nel settore infrastrutture e mobilità

Tra le misure, la revisione dei corrispettivi alle imprese dopo l'aggiudicazione appalto e lo stanziamento fondi per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale

di Redazione tecnica - 03/02/2022

Con il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter) è stata applicata una sostanziale revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti, in riferimento al settore dei trasporti e delle infrastrutture.

Aumento prezzi dopo aggiudicazione appalto: i sostegni alle imprese

Il provvedimento introduce significativi cambiamenti nella disciplina riguardante i corrispettivi da riconoscere alle imprese che si aggiudicano contratti pubblici, anche alla luce dell’andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione. Si tratta di risorse utili ad assicurare la continuità dei servizi aggiuntivi nel trasporto pubblico locale e per sostenere i settori del trasporto in difficoltà per il calo dei ricavi conseguente alle limitazioni imposte dalla pandemia.

In primo luogo, il provvedimento prevede che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), sentiti l’Istituto nazionale di Statistica e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, definisca gli standard da utilizzare per definire i prezzari regionali utilizzati dalle stazioni appaltanti come base di riferimento per i valori degli appalti pubblici. Inoltre, l’Istat procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l’esecuzione delle opere pubbliche, le quali verranno recepite dal Mims come riferimento comune per le diverse stazioni appaltanti.

Ripartizione dei benefici e degli oneri dopo l’aggiudicazione

È stato modificato anche il meccanismo di ripartizione dei benefici e degli oneri derivanti da aumenti dei prezzi dei materiali che intervengono dopo l’aggiudicazione dell’appalto, assicurando una più equilibrata ripartizione del rischio tra le parti. In particolare, in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% e non più del 10%, la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l’80% e non più 50% dalle stazioni appaltanti. Lo stesso meccanismo verrà applicato al contrario, quindi in caso di riduzione dei costi dei materiali.

Tutto questo significa che, rispetto al regime precedente, si riducono significativamente gli oneri delle imprese a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali.

Attenzione anche a una maggiore trasparenza, in favore della concorrenza e della riduzione dei rischi di contenzioso: adesso le stazioni appaltanti saranno obbligate a inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi, finora facoltativa.

I sostegni economici per il settore infrastrutture e trasporti

Tenendo conto dei limiti di riempimento dei mezzi imposti dallo stato di emergenza, il decreto stanzia ulteriori 80 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome, utili a garantire la messa a disposizione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e il potenziamento dei controlli a bordo nel primo trimestre 2022

Altri 15 milioni di euro sono destinati alle imprese che effettuano trasporto di linea su gomma non soggetto a obblighi di servizio pubblico e a quelle di noleggio con conducente, a fronte dei minori ricavi registrati nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre 5 milioni di euro possono essere usati per ridurre i canoni di finanziamento e di leasing per l’acquisto di nuovi mezzi.

Infine, 130 milioni di euro (10 milioni all’anno per il periodo 2022-2034) vanno a Rete Ferroviaria Italiana, a sostegno delle attività delle imprese ferroviarie, per la riduzione del canone che le imprese del settore versano per l’utilizzo della rete per i servizi passeggeri e merci.

Per altro, per rendere meno oneroso il ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria da parte delle imprese di trasporto su gomma e di quelle che gestiscono gli impianti di risalita, le attività di radio taxi e le stazioni degli autobus, di trasporto marittimo, per vie d’acqua e di attività connesse al trasporto aereo, che a causa della pandemia sospendono o riducono l’attività lavorativa nel primo trimestre 2022, il decreto legge prevede l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale a loro carico.

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