Decreto Sostegni: via libera definitivo dalla Camera dei Deputati

Decreto sostegni approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati nel testo precedentemente approvato dal Senato

di Redazione tecnica - 20/05/2021

La Camera dei Deputati martedì 18 maggio, con 472 voti favorevoli ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Nella seduta di ieri mercoledì 19 maggio, la Camera ha approvato, poi, in via definitiva, il citato disegno di legge che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi unitamente al testo coordinato del decreto-legge n. 41/2021.

In allegato sia il testo della legge di conversione sia il testo del decreto-legge n. 41/2021 coordinato.

I 5 titoli del provvedimento

Dopo la cura ricostituente del testo originario in cui il Senato ha apportato numerose modifiche, il testo del provvedimento è lievitato da 43 a 94 articoli contenenti 399 commi suddivisi nei seguenti 5 Titoli.

  • Titolo I (Sostegno alle imprese e all'economia) contenente gli articoli da 01 a 6-novies;
  • Titolo II (Disposizioni in materia di lavoro) contenente gli articoli da 7 a 19;
  • Titolo III (Misure in materia di salute e sicurezza) contenente gli articoli da 19-bis a 22-bis;
  • Titolo IV (Enti territoriali) contenente gli articoli da 23 a 30-sexies;
  • Titolo V (Altre disposizioni urgenti) contenente gli articoli da 31 a 43.

Tra i tanti provvedimenti contenuti nell’articolato segnaliamo, tra quelli introdotti dal Senato, quelli di seguito indicari

Contributi a fondo perduto

L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-bis e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell’istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate. Il comma 11 abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Canoni di locazione immobili commerciali

L'articolo 1, commi da 13 a 17-bis, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche.

Nel dettaglio, relativamente alle locazioni commerciali, con il comma 13 tra le misure di agevolazione è inserita quella contenuta nell’articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020; tale articolo 28 ha riconosciuto ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Superbonus

L’articolo 6-bis - introdotto al Senato - inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 viene inserito il nuovo comma 9-ter il cui testo è il seguente: «9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla moda-lità di rilevazione contabile adottata dal contribuente».

Esenzione prima rata IMU

L’articolo 6-sexies- introdotto al Senato- esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021. Più in dettaglio, l’articolo 6-sexies, al comma 1, esenta dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto-legge in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi

L’articolo 23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.

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