Detrazioni per impianto di climatizzazione: bonus casa e bonus mobili

L'installazione di un impianto di climatizzazione invernale è un intervento di manutenzione straordinaria? Ecco cosa dice il Fisco

di Redazione tecnica - 24/01/2022

La sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale può diventare complicata anche dal punto di vista economico e fiscale, se non si conosce bene la normativa di riferimento. Tra Bonus Casa, Ecobonus e Superbonus, le agevolazioni dedicate a questa tipologia di interventi sono differenti e attengono anche a condizioni diverse.

Sostituzione impianto di climatizzazione: il Bonus Casa

Il caso più "banale" è quello presentato da un contribuente a Fisco Oggi, la rivista telematica dell'agenzia delle Entrate e inerente la semplice installazione di nuovi condizionatori a pompa di calore: questo intervento rientra tra quelli di manutenzione straordinaria per i quali si può avere la detrazione del 50%, ossia nel cd. "Bonus Casa"? E in caso affermativo, esso consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici?

Installazione impianto di climatizzazione è un intervento di manutenzione straordinaria

Ricordiamo che la detrazione del 50% per spese fino a 96.000 euro documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, un immobile sul quale sono effettuati gli interventi è disciplinata dall’art. 16-bis del Tuir.

Al comma 1, esso individua gli interventi ammissibili:

a) interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, ossia interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia;

b) interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, quindi interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia (è esclusa la manutenzione ordinaria);

c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;

f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione

l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

In particolare, l’installazione di un impianto di climatizzazione rientra tra gli interventi di cui alla lettera b), di manutenzione straordinaria.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per usufruire dell'agevoiazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche online, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Installazione impianto di climatizzazione e bonus mobili: requisiti di accesso

Dato che l’installazione di pompe di calore rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria, essa permette di usufruire anche del c.d. “Bonus Mobili”, ossia della detrazione del 50% sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici per un immobile oggetto di intervento di manutenzione. Quest'ultimo è il requisito di accesso fondamentale: in proposito, anche la circolare n. 7/E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.

In questo modo si potrà usare, per tutto il 2022, di una detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a 10.000 euro, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, a condizione però che gli interventi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021.

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