Diagnostica strutturale: la Cenerentola degli appalti pubblici?

L'allarme di CODIS: attualmente l'unica voce oggetto di ribasso per i servizi tecnici è quella relativa all'attività diagnostica, con un'errata interpretazione del Codice

di Redazione tecnica - 12/01/2024

Nel campo della sicurezza strutturale si continua a dare poca attenzione alla fase diagnostica a vantaggio della sola verifica dei modelli di calcolo strutturale, e una conferma arriva purtroppo anche dal mondo dei contratti pubblici.

Diagnostica strutturale: la Cenerentola degli appalti pubblici?

È questo l'allarme lanciato da CODIS, l'Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza di Strutture, Infrastrutture e Beni Culturali che, a sostegno della propria tesi, porta come esempio una serie di bandi con oggetto le verifiche di vulnerabilità su edifici esistenti dove l’unica voce, subappaltabile e al massimo ribasso, è proprio la voce riguardante l'attività diagnostica. 

Facendo un paragone con la scienza medica, dove la diagnostica rappresenta il perno fondamentale per tutte le scelte, è come la decisione di sottoporre un paziente ad un intervento salvavita venga presa solo con l’ausilio del libro di anatomia o affidandosi semplicemente ad un centro diagnostico la cui attività è incentrata solo sulla politica del prezzo più basso e non sulle capacità del personale e delle strumentazioni possedute. 

L'interpretazione (errata) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Come evidenzia l'Associazione, la realtà che sta venendo fuori da una serie di recenti bandi racconta di un'interpretazione normativa operata a seguito della emanazione del nuovo Codice Appalti, secondo cui i costi per le indagini di conoscenza sulle strutture sarebbero gli unici a poter essere ribassati nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l’affido di verifiche di vulnerabilità; non sarebbero invece ribassabili tutte le altre prestazioni intellettuali. In sintesi, spiega Codis, il processo diagnostico e di conoscenza in capo ad ingegneri ed architetti operanti in Laboratori non è considerato una attività intellettuale alla stregua delle verifiche in capo agli altri professionisti ingegneri ed architetti. 

Un orientamento contrario a quello introdotto nel 2017 nel precedente Codice Appalti (il d.Lgs 50/2016), che paragonava i costi delle prove di collaudo ai costi della sicurezza, quindi, a voci non ribassabili. La dimostrazione risiederebbe in alcuni bandi, come ad esempio quello emanato dall’Agenzia del Demanio a settembre del 2023 che, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e della L. 49/2023 (legge sull'Equo Compenso), in linea con la Delibera dell’ANAC n. 343 del 20/07/2023, indicava che i compensi stabiliti per le prestazioni d’opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura erano da considerarsi inderogabili e non ribassabili, mentre le spese per le indagini diagnostiche, classificate come spese accessorie, venivano annoverate tra gli importi soggetti a ribasso. 

Secondo CODIS si tratta di un aspetto preoccupante, considerato che oggi il profilo del Laboratorio Autorizzato dal CSLP rappresenta un elemento da valorizzare nell’ambito delle gare di appalto: “Solo una presenza del Laboratorio sin dalle prime fasi di redazione dell’offerta, rende la stessa un elemento sicura affidabilità nella scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Non di rado, infatti, la speculazione sui costi di laboratorio ha prodotto un notevole calo della qualità del servizio reso, con i conseguenti riflessi sulla progettazione e quindi, sulla qualità stessa del servizio di progettazione che la Pubblica Amministrazione “ha comprato” con la gara d’appalto".

No al ribasso sulle indagini diagnostiche

A stupire quindi è l'interpretazione che si sta facendo del nuovo Codice appalti che in realtà conferma il principio già espresso nel 2017, cioè che le indagini debbano essere non oggetto di contrattazione al ribasso. L’art. 116 comma 11 del dl.Lgs. n. 36/2023 recita “Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sede di prima applicazione l’allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”. 

L’errore normativo, secondo CODIS, è stato quello di non specificare che le indagini possono essere eseguite non solo in fase di collaudo su disposizione di un direttore dei lavori o da un collaudatore ma, sono oggigiorno, soprattutto disposte in fase progettuale per aumentare il livello di conoscenza sulle opere esistenti: "E così, in spregio ad una interpretazione lato sensu, si è ritenuto che le indagini di conoscenza non fossero né una attività con una componente intellettuale né fossero paragonabili alle prove di collaudo". 

Motivo per cui nei prossimi giorni l'Associazione inoltrerà al Ministero delle Infrastrutture una richiesta che contenga sia l’estensione del principio della non ribassabilità dei costi delle prove di collaudo anche alle prove strutturali in fase di progettazione sia il principio della non subappaltabilità delle indagini

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