Digitalizzazione appalti pubblici: aggiornate le FAQ di ANAC

Fornite nuove indicazioni sulle comunicazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sull'acquisizione CIG

di Redazione tecnica - 14/03/2024

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Si arricchisce di nuove FAQ la sezione del portale ANAC dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici, fornendo adesso delle importanti indicazioni sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sull’acquisizione CIG.

Digitalizzazione appalti: le nuove FAQ di ANAC

Scendendo nel dettaglio, l’Autorità ha inserito nella sezione relativa alla BDNCP le nuove FAQ B.10 e B.11, mentre la sezione sull’acquisizione CIG è stata arricchita con le FAQ D.5, D.6 e D.7.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale delle domande e risposte.

BDNCP - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

B.10. - Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti in-house?

Sì. Si ricorda, infatti, che l’art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.»

B.11 - Come si comunicano gli affidamenti in-house alla BDNCP?

ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house. Ad oggi non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD_25 e AD_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo:

  • il campo ‘Tipo procedura’, obbligatorio nelle AD, con la voce “procedura a fase unica”;
  • i dati dell’aggiudicatario devono essere inseriti nell’oggetto “partecipanti ADType”;
  • la tipologica “giustificazioniAggiudicazioneDiretta” con “Appalto pubblico tra enti nell'ambito del settore pubblico (appalto «in-house»), appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una joint-venture o nell'ambito di una joint-venture” per attivare la contribuzione.

Acquisizione CIG

D.5. - In caso di delega, quale stazione appaltante è titolare dell'avvio della procedura di affidamento, ivi inclusa l’acquisizione del CIG?

La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.

D.6. - Nel caso di contratti d'acquisto o locazione di terreni o fabbricati esistenti, occorre acquisire un codice CIG, versare il contributo all'Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?

La fattispecie è assoggettata all'acquisizione del CIG ma non al pagamento del contributo (cfr.Delibera n. 584 del 19/12/2023). La trasmissione dei dati di questa casistica, segue il percorso definito dei contratti esclusi e sottoposti esclusivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

D.7. - Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?

Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:

  • l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
  • la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
  • l’adempimento degli obblighi contributivi.

Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.

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