Dipendenti pubblici: incarichi e compensi vanno sempre resi noti

Lo precisa ANAC, sottolineando il principio di trasparenza che caratterizza l'art. 18 del d.lgs. 33/2013

di Redazione tecnica - 21/03/2022

Per garantire la massima trasparenza, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, indicandone durata e compenso. A precisarlo è il Presidente di ANAC con l’atto del 2 marzo 2022, n. 18112, a seguito di una verifica effettuata su un’Amministrazione comunale.

Pubblicazione incarichi e compensi dipendenti PA: l'atto ANAC

In particolare, nell’Atto si invita a tenere conto delle prescrizioni dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, il quale dispone che "Fermo restano quanto previsto dall’art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico".

Come spiega l’Autorità, la pubblicazione in apposite tabelle del nominativo del dipendente pubblico interessato e dei dati relativi all’incarico come l’oggetto, la durata e il compenso, risponde alla ratio della disposizione normativa.

Questa modalità di pubblicazione agevola un controllo diffuso sulla corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, è utile a fare emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi, garantisce l’imparzialità e il perseguimento dell’interesse pubblico nello svolgimento dell’incarico, oltre a favorire il principio di rotazione nell’attribuzione di incarichi al personale dipendente.

Modalità di pubblicazione dei dati

Infine, per evitare un oneroso carico di adempimenti, duplicando i documenti da pubblicare nella sottosezione “bandi di gara e contratti”, ANAC suggerisce di adempiere a quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. 33/2013, con la creazione di un collegamento ipertestuale tra ogni procedura di affidamento con la sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, atti e informazioni, in linea con l’art. 9, del d.lgs. 33/2013.

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