Disciplina fiscale dei trust: la nuova circolare del Fisco

La circolare fornisce indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 124/2019 in tema di imposizione diretta

di Redazione tecnica - 24/10/2022

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 20 ottobre 2022, n. 34/E, recante la “Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità”.

Disciplina fiscale dei trust: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

La circolare fornisce indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 124/2019 in tema di imposizione diretta. Come specifica il Fisco, il decreto ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che, con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.

Obiettivo dell’intervento normativo è stato di fornire regole specifiche per l’imposizione delle predette “attribuzioni”, in particolare, da parte di trust opachi, cioè senza beneficiari di reddito “individuati, per evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.

Il documento è così articolato:

  • Profili civilistici del trust
  • Apporto dei beni in trust
  • Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
    • Trust trasparente residente e non residente
    • Trust opaco residente
      • Trust opaco commerciale
      • Trust opaco non commerciale
    • Trust opaco estero
    • L’interposizione del trust
    • Determinazione dei redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44 comma 1 lettera g-sexies
  • Disciplina ai fini delle imposte indirette
    • Quadro di riferimento
    • Evoluzione della giurisprudenza di legittimità
    • Recepimento dell’orientamento espresso dalla corte di cassazione
    • Tassazione ai fini delle imposte indirette
      • Istituzione del trust
      • Dotazione dei beni in trust
      • Attribuzione dei beni ai beneficiari
      • Liquidazione dell’imposta
      • Liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da trust già esistenti
      • Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni
      • Operazioni effettuate durante la vita del trust
      • Sostituzione del trustee
      • Imposte ipotecaria e catastale
    • Atti formati all’estero
    • Attribuzioni ai beneficiari “senza formalità”
    • Trust c.d. “liquidatori” e “di garanzia”
    • Trust “dopo di noi”
  • Obblighi di monitoraggio fiscale
    • Obblighi di monitoraggio del trust
    • Obblighi di monitoraggio dei titolari effettivi
    • Obblighi di monitoraggio dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (trustee, disponente e guardiano
  • Applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE

Disciplina dei trust e il recepimento dell'orientamento della Cassazione

In riferimento al D.L. n. 124/2019, l'Agenzia ricorda che il decreto fornisce indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo:

  • l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati
  • una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».

Con riferimento, invece, all’imposizione indiretta, l’Agenzia evidenzia il recepimento del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per cui, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, la “dotazione” di beni e diritti in trust, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un “arricchimento” dei beneficiari.  Viene, inoltre, illustrata la tassazione indiretta applicabile con riferimento alle principali tipologie di atti concernenti la “vita” del trust.

Per quanto attiene invece alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017, che ha recepito la IV Direttiva antiriciclaggio della UE, il Fisco fornisce indicazioni sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia.

Infine, la circolare, chiarisce alcuni aspetti relativi ai trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla legge n. 112/2016 (cd. “Legge Dopo di Noi”).

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati