Ecobonus: nessuna decadenza senza comunicazione ENEA
La Corte di Cassazione: la trasmissione tardiva all’ENEA non esclude il diritto al beneficio se l’intervento di efficientamento energetico è provato e conforme
La comunicazione all’ENEA è davvero un requisito essenziale per fruire delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica? Oppure si tratta di un adempimento formale, privo di effetti decadenziali in mancanza di una chiara previsione normativa?
Decadenza Ecobonus: la Cassazione sulla mancata o tardiva comunicazione a ENEA
Con le ordinanze del 10 maggio 2025, n. 12422 e n. 12426, la Corte di Cassazione affronta una questione ricorrente nella prassi applicativa dell’art. 1, comma 344, L. 296/2006 e del D.M. 19 febbraio 2007: la natura e gli effetti della comunicazione all’ENEA ai fini dell’agevolazione fiscale per l’efficientamento energetico degli immobili
Le controversie affrontate nascono da cartelle esattoriali notificate a seguito di controllo formale dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, per il recupero di detrazioni relative a interventi di efficientamento energetico.
Secondo il Fisco, la mancata (o tardiva) comunicazione all’ENEA avrebbe comportato la decadenza automatica dai benefici fisccali.
La Cassazione ha rigettato la tesi dell'Amministrazione finanziaria, confermando che l’invio tardivo della comunicazione all’ENEA non è causa di decadenza dal diritto alla detrazione fiscale, in assenza di una previsione espressa.
Mancata o tardiva comunicazione a ENEA: perché non si perdono le agevolazioni fiscali
Spiegano i giudici di piazza Cavour che la comunicazione rappresenta sì un obbligo rilevante, ma non un presupposto di legittimità per accedere ai benefici fiscali per la riqualificazione energetica.
In assenza di una esplicita previsione di decadenza, la mancata trasmissione – se le spese sono effettivamente sostenute e documentate – non giustifica il disconoscimento dell’agevolazione.
La Corte ha così ribadito un principio già espresso in precedenti pronunce (Cass. 7657/2024; Cass. 19309/2024; Cass. 8019/2025) secondo cui:
- in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione;
- la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell’Ente in relazione alle singole segnalazioni.
Comunicazione ENEA e benefici fiscali: sì alle detrazioni
I ricorsi sono quindi stati entrambi respinti, confermando quanto già statuito dalle CTR di competenza dei contribuenti: la mancata trasmissione all’ENEA non comporta la decadenza automatica in caso di omissione o ritardo.
La prova delle spese e della loro conformità tecnica resta elemento centrale per l'accesso ai benefici, e nel caso in cui il Fisco riscontri i presupposti tecnici e documentali per il riconoscimento delle detrazioni, non è possibile revocarle.
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