Ecobonus, sismabonus e bonus facciate: chi può usufruire dei meccanismi alternativi alla detrazione

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 561/2021 spiega come siano previste delle alternative alla detrazione per usufruire delle agevolazioni fiscali

di Redazione tecnica - 01/09/2021

Per usufruire delle agevolazioni fiscali come Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate l'articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) ha previsto alcune alternative: la "cessione del credito d'imposta" o lo "sconto in fattura". Questi meccanismi devono essere utilizzati necessariamente nel caso di soggetti IRES, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 561/2021.

Detrazione fiscale e opzioni alternative: nuovo intervento del Fisco

Nel caso in esame, un Fondo pensione senza scopo di lucro qualificabile come fondo "preesistente", per avviare un progetto di sviluppo e valorizzazione urbanistica su un complesso immobiliare di proprietà, ha richiesto:

  • se in qualità di soggetto passivo Ires possa beneficiare delle agevolazioni previste dal Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate;
  • se, per i medesimi interventi, possa fruire delle detrazioni attraverso i meccanismi alternativi della "cessione del credito d'imposta" o dello "sconto sul corrispettivo".

Detrazioni fiscali: i soggetti beneficiari

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito quali sono i soggetti aventi diritto alle agevolazioni Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate:

  • residenti e non residenti sul territorio dello Stato Italiano, titolari di qualsiasi tipologia di reddito che possiedono o detengono l'immobile oggetto dei lavori in base ad un titolo idoneo;
  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono un'attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d'impresa;
  • titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi sugli immobili da essi posseduti o detenuti a prescindere dalla loro qualificazione come "beni merce", "strumentali" ovvero "patrimoniali".

Gli "incapienti"

Anche i soggetti incapienti possono usufruire delle detrazioni Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate in due diverse modalità:

  • sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. "sconto in fattura")
  • cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari con facoltà, per tali ultimi soggetti, di successiva cessione.

Nel caso dell’istanza proposta, la risposta dell’AdE è stata favorevole: in qualità di soggetto IRES potrà accedere, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, alle detrazioni previste per la riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati e per il recupero delle facciate degli immobili (Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate) tramite i meccanismi alternativi. Questo perché la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti (e quindi da un soggetto IRES) ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252, prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, per cui l'Istante non potrà utilizzare direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell'imposta lorda, ma optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per la fruizione delle detrazioni in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.

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