Edilizia libera e piccoli cantieri: niente asseverazione di congruità delle spese ma occhio ai costi massimi

L'esperto risponde: l'utilizzo dell'ecobonus ordinario sulle spese per la sostituzione di un impianto di riscaldamento serve l'asseverazione di congruità delle spese?

di Gianluca Oreto - 02/11/2022

Sto sostituendo l'impianto di riscaldamento di casa e vorrei utilizzare le detrazioni fiscali previste dall'art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013 (ecobonus ordinario). L'importo è molto contenuto (circa 2.500 euro), devo comunque chiedere l'asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità nel caso di sconto in fattura o cessione del credito?

L'esperto risponde: l'asseverazione di congruità delle spese

Oggi rispondiamo a Fernanda A. che pone una domanda relativa ai nuovi obblighi previsti per tutti i bonus fiscali già a partire dalla pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (primo Decreto antifrode) e poi inseriti all'interno della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022).

Ricordiamo, infatti, che dal 12 novembre 2021, come prevede l'art. 121, comma 1-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) tutti i bonus fiscali che utilizzano le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) devono produrre la seguente documentazione:

  • il visto di conformità che attesta tutti i presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
  • l'asseverazione di congruità delle spese sostenute rilasciata da un tecnico abilitato.

L'asseverazione di congruità delle spese sostenute

Lo stesso comma 1-ter stabilisce che tale obbligo non si applica:

  • alle opere di edilizia libera (art. 6 del d.P.R. n. 380/2001);
  • agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate).

Ciò premesso, il 15 aprile 2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 che ha modificato, tra le altre cose, il punto 13 dell'Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus).

Benché l'asseverazione di congruità delle spese preveda le citate esclusioni, il punto 13.2 di questo allegato prevede che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I del Decreto Requisiti tecnici ecobonus stesso.

Le FAQ Enea

Enea stessa, nelle FAQ pubblicate dopo il Decreto MiTE n. 75/2022, ha precisato che "nell’ambito dell’Ecobonus, ai sensi del combinato disposto dei punti 13.1 e 13.2 dell’Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM requisiti tecnici”) e successive modifiche e integrazioni, per gli interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro (eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile va calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I al DM requisiti tecnici".

La risposta al quesito

Rispondendo, dunque, al quesito della nostra lettrice, pur non essendo necessaria l'asseverazione di congruità delle spese sostenute, l’ammontare massimo della detrazione o della spesa massima ammissibile dovrà essere calcolato sulla base dei costi massimi di cui all’Allegato I al DM requisiti tecnici.

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