Edilizia scolastica: le semplificazioni previste nel Decreto PNRR 3

In una nota informativa, ANCI evidenzia le ulteriori semplificazioni previste con l'art. 24 del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni in legge n. 41/2023

di Redazione tecnica - 28/04/2023

Con la conversione in legge n. 41/2023 del D.L. n. 13/2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”), ANCI ha pubblicato una nota informativa sulle norme di semplificazione per gli interventi di edilizia scolastica contenute nell'art. 24 del provvedimento.

Semplificazione interventi di edilizia scolastica: cosa prevede il Decreto PNRR 3

L’articolo 24 del D.L. n. 13/2023 viene infatti definito da ANCI come una “summa” di tutti gli interventi di semplificazione degli anni che vengono adesso estesi a tutti gli investimenti di edilizia scolastica.

La norma rafforza la portata semplificatoria dell’articolo 7- ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che assegna, fino al 31 dicembre 2026, ai Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, i poteri dei Commissari Straordinari di cui all’articolo 4 del D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (cd Sbloccantieri) per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (comma 3, lettera a)). Viene inoltre consentito ai Sindaci e ai Presidenti delle province e delle Città Metropolitane di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009 (PA elenco Istat) nonché da società da essi controllate, anche per servizi di committenza, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3% del relativo quadro economico.

Non solo: per accelerare ulteriormente la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, si prevede che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possano operare in deroga alle disposizioni vigenti in materia e procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215mila euro, in deroga alla soglia fissata per tali appalti di servizi a 139mila euro (comma 3, lettera b)).

In questi casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del d.Lgs. n. 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Infine, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall'articolo 7-ter del citato decreto-legge n. 22/2020, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A., anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione (appalto integrato).

Compensazione prezzi e ribassi d’asta

Per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti tra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, è consentito l’utilizzo dei ribassi d’asta laddove disponibili, anche per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali. Si rende così operativa per tali progetti la norma di carattere generale prevista dall’articolo 26, comma 1, del D.L. n.  50/2022 (Decreto Aiuti) che autorizza l’uso dei ribassi d’asta per fronteggiare la compensazione dell’aumento dei prezzi.

Spese per locazione di immobili e noleggio strutture modulari

L’art. 24 al comma 5 stabilisce inoltre che, per garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 - Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Si tratta di una spesa strettamente collegata alla costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, con la sostituzione degli edifici obsoleti: in questo modo, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, potranno essere individuati spazi o noleggiare strutture temporanee per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento del target PNRR e, dall'altro, la continuità didattica e il diritto allo studio.

Concorsi di progettazione: le semplificazioni previste

Infine, al comma 6, viene anche semplificata la procedura prevista per il concorso di progettazione bandito nell'ambito dell'Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" della Missione 2 - Componente 3 del PNRR.

In particolare, al fine di rispettare le tempistiche del PNRR, gli enti locali possono affidare ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la milestone del PNRR, di ricorrere all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori, come peraltro già previsto a normativa vigente dall'art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, proprio per gli interventi del PNRR. Resta fermo l'affidamento in capo ai vincitori del concorso di progettazione dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 30 giorni dall'incarico.

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