Elaborati progettuali e nuovo Codice Appalti: obbligo di aggiornamento

Nelle procedure a cavallo tra i due Codici possono esserci delle difficoltà nell'applicazione delle norme, ad esempio nel caso dei CSA e degli schemi di contratto. Ecco alcuni chiarimenti dal MIT

di Redazione tecnica - 08/11/2023

La scelta di applicare il d.Lgs. n. 50/2016 o il d.Lgs. n. 36/2023 può risultare non semplice nel caso di procedure a cavallo tra i due Codici dei Contratti Pubblici. Lo dimostra il quesito posto da una Stazione Appaltante al supporto giuridico del MIT, tema del parere del 12 luglio 2023, n. 2128.

CSA e schemi di contratti di lavori: il parere del MIT sull'aggiornamento al nuovo Codice

Nel quesito, la SA ha richiesto se, nel caso in cui la progettazione dei lavori sia stata effettuata entro il 30 giugno 2023, quindi in vigenza del "vecchio d.Lgs. n. 50/2016, per lavori banditi però dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, sia necessario aggiornare i CSA e gli schemi di contratti dei lavori ai sensi del d.Lgs. n. 36/2023.

La risposta del MIT è stata affermativa, specificando che è necessario considerare il combinato disposto degli artt. 225, comma 9 e 226, comma 2:

  • l’art. 225, co. 9, u.p., D.lgs. 36/2023 stabilisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”.
  • l’art. 226, comma 2, stabilisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;”.

Dalle norme in esame ne deriva che per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli già approvati entro il 30 giugno 2023 continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016, e quanto già progettato può mantenersi fermo, mentre per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice d.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

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