Equo compenso: il calcolo dei compensi professionali

La Legge sull’equo compenso impone il calcolo della tariffa professionale utilizzando i parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016

di Redazione tecnica - 15/05/2023

Entra in vigore il prossimo 20 maggio la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.

Equo compenso: cos’è e a chi si applica

Relativamente alle professioni regolamentate dell’area tecnica (architetti e ingegneri), riprendendo alcune norme regionali già emanate negli ultimi anni, viene definito equo il compenso che risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Le disposizioni contenute nella nuova norma sono applicabili unicamente nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte:

  • in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;
  • delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

Oltre ad essere nulli i compensi inferiori a quanto previsto dal citato Decreto Parametri, sono nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

  1. nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  2. nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  3. nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  4. nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
  5. nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
  6. nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  7. nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l’importo previsto nella convenzione sia maggiore;
  8. nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  9. nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  10. nell’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software , banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.

La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio.

La convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati con il Decreto Parametri possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.

Il ruolo degli Ordini professionali

Nell’applicazione della nuova normativa l’Ordine avrà un ruolo fondamentale perché dovrà sanzionare il professionista che:

  • violi l’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti;
  • violi l’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso i criteri stabiliti dal Decreto Parametri.

Una delle innovazioni contenute nella legge sull’equo compenso riguarda il parere di congruità emesso dall’ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista che costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Il calcolo dei compensi professionali

Per il calcolo del compenso professionale “equo” si applicano i seguenti parametri:

  • «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera - questo parametro è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al Decreto Parametri; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
  • «G», relativo alla complessità della prestazione - è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al Decreto Parametri;
  • «Q», relativo alla specificità della prestazione - è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al Decreto Parametri;
  • «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata al Decreto Parametri ed è calcolato mediante la seguente espressione P=0,03+10/V 0,4

Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Il compenso professionale è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole Z-1 e Z-2, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole stesse.

Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili come indicato precedentemente, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

  1. professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
  2. aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
  3. aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

  1. pianificazione e programmazione;
  2. attività propedeutiche alla progettazione;
  3. progettazione;
  4. direzione dell'esecuzione;
  5. verifiche e collaudi;
  6. monitoraggi.

Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1:

  1. edilizia;
  2. strutture;
  3. impianti;
  4. infrastrutture per la mobilità;
  5. idraulica;
  6. tecnologie della informazione e della comunicazione;
  7. paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
  8. territorio e urbanistica.
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