Esercizio abusivo della professione: intervento del CNAPPC

Il Consiglio Nazionale risponde in merito all'affidamento di incarichi a urbanisti non iscritti all'Albo

di Redazione tecnica - 04/02/2022

Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha confermato che è illegittimo l’affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi di progettazione urbanistica a laureati in Architettura – Indirizzo Urbanistica oppure a laureati in Urbanistica che non risultano essere iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti, né ad alcun altro Ordine, né vi è prova di superamento dell’Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della loro professione.

Esercizio abusivo della professione: il parere del CNAPPC

Si tratta di una questione sollevata dall’Ordine di Palermo e Provincia, che ha evidenziato che il D.P.R. n. 328/2001 prevede che alla pianificazione territoriale, oltre che all’architettura, alla paesaggistica e alla conservazione dei beni architettonici e ambientali, sia riservata una delle sezioni in cui si articolano le competenze degli Ordini professionali che appunto da tali attività e da tali sezioni prendono la denominazione.

In particolare, il D.P.R. dispone che:

  • la pianificazione territoriale afferisca appunto alla sezione b) dell’Ordine A.P.P.C. e che ai professionisti iscritti a tale sezione sia attribuito il titolo/qualifica di “pianificatore territoriale” (art. 15);
  • per iscriversi (e quindi per esercitare le rispettive attività professionali) sia necessario agli architetti, ai panificatori, ai paesaggisti ed ai conservatori superare l’esame di Stato che, per i pianificatori, è quello della classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e Ambientale (art. 17).

Inoltre il CNAPPC ha ricordato che l'art. 348 Codice penale prevede che "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila ".

È esercizio abusivo della professione quando:

  • si è in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, in caso ad esempio di mancato conseguimento del titolo di studio o di mancato superamento dell'esame di abilitazione;
  • non si è iscritti presso il corrispondente albo.

Esercizio della professione: le disposizioni di legge

Il CNAPPC ha preliminarmente richiamato l’art. 2229 del Codice Civile: esso sancisce che è la legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.  Inoltre al secondo comma l’articolo demanda alle singole associazioni professionali, sotto vigilanza dello Stato, l'accertamento dei requisiti necessari per la iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi, e il potere disciplinare sugli iscritti, salvo che la legge non disponga diversamente.

Inoltre, secondo l’art. 1 del D.P.R. n. 137/2012, il professionista è colui che esercita una professione regolamentata, ovvero “l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”.

Da questo punto di vista, la professione di architetto e quella di pianificatore rientrano tra le professioni regolamentate. Le norme di riferimento sono:

  • la legge istitutiva, n. 1395/1923;
  • il successivo regolamento, r.d. n.2537/1925, che individua le regole specifiche per l’iscrizione all’albo;
  • il D.P.R. n. 328/2001, che individua sezioni e settori dell'Albo e le competenze professionali.

Secondo quanto disposto all’art. 15 comma 3 del DPR n. 328/2001, in riferimento alla sezione A dell’albo, agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di "architetto” e “agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di "pianificatore territoriale”.

Questa distinzione è legata alle diverse sezioni dell’Albo professionale:

  • “Architettura”, (all’iscritto spetta il titolo di architetto),
  • “Pianificazione territoriale” (all’iscritto spetta il titolo di pianificatore territoriale), “
  • Paesaggistica” (all’iscritto spetta il titolo di paesaggista)
  • “Conservazione dei beni architettonici e ambientali” (all’iscritto spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici e ambientali).

L’albo è stato quindi diviso ex lege in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

Esaminando la disposizione, non è previsto il titolo professionale di "urbanista": ciò significa che i laureati in Architettura - indirizzo Urbanistica - ovvero i laureati in Urbanistica dovranno essere individuati e qualificati come "Architetto" o come "Pianificatore Territoriale", a seconda del titolo posseduto.

Per l'esercizio della professione come "Architetto" o come "Pianificatore Territoriale" è necessario il possesso del titolo di studio, il superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione e la successiva iscrizione all'Albo professionale.

In particolare, le competenze del Pianificatore Territoriale, disciplinate dal secondo comma dell’art. 16 del D.P.R. n. 328/01, comprendono:

  • a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città;
  • b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
  • c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

In conclusione, il CNAPPC ritiene che la posizione e l’attività di professionisti non iscritti ad alcun Albo professionale, eppure esercitanti attività di pianificatore o urbanista (coincidenti) non è compatibile con il D.P.R. 328/2001, che ha regolamentato le norme per l'esercizio della professione di come "Architetto" e di "Pianificatore Territoriale". 

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