False dichiarazioni a SOA e sanzioni ANAC: in vigore le modifiche al Regolamento

Operative le modifiche al regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità inerenti la conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.

di Redazione tecnica - 27/02/2024

Con la pubblicazione del comunicato dell'ANAC nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n. 46, sono diventate operative le modifiche apportate con la Delibera del 10 gennaio 2024, n. 65, al regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, approvato con Delibera del 20 giugno 2023, n. 271.

Sanzioni ANAC: operative le modifiche al Regolamento

Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 19 del Regolamento, relativo alla conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.

Come riportato nel nuovo testo, in caso di falsa dichiarazione o di produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, il Consiglio può disporre:

  • a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico;
  • b) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
  • c) l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

L’annotazione nel Casellario:

  • avviene a seguito dell’adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell’attestazione, e a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale
  • è disposta ai sensi dell’art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall’art. 94, comma 5, lett. f) dello stesso Codice per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Inoltre la valutazione della rilevanza e della gravità dell’infrazione viene fatta tenendo conto anche del valore di categorie e classifiche relative all’attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

Infine, nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, nel provvedimento di conclusione del procedimento vengono indicati modalità e termini entro cui effettuare il pagamento, oltre che il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

 

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