Fascicolo virtuale Operatore Economico: ecco i soggetti esenti dall'obbligo

In un Comunicato del Presidente, ANAC specifica la disciplina transitoria prevista per SOA e stazioni appaltanti che usano piattaforme telematiche

di Redazione tecnica - 15/12/2022

Dallo scorso 9 novembre è in vigore, nell’ambito delle procedure di gara, l’obbligo di utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico, utile alle Stazioni Appaltanti per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

Obbligo FVOE: le esenzioni previste dalla disciplina transitoria

Adesso ANAC, con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, ha specificato che alcuni soggetti sono al momento esenti dall’uso del FVOE: in particolare, le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici, possono continuare transitoriamente a svolgere queste verifiche con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del d.P.R. n. 445/2000. Tale deroga è consentita in considerazione del fatto che quella entrata in vigore il 9 novembre è una prima versione del FVOE.

Successivamente, con provvedimento dell’Autorità, saranno disciplinate le modalità per l’accesso al fascicolo:

  • da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità;
  • delle SOA, per la verifica in capo agli OE che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione;
  • delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici;
  • degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.

Modalità transitorie di verifica del possesso requisiti

Nelle more della pubblicazione del provvedimento, ANAC ribadisce le modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti, specificando che:

  • le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e continuare a verificarne la veridicità;
  •  l’utilizzo del FVOE è consentito soltanto previa acquisizione del CIG.

Nel caso in cui non sia richiesta l’acquisizione del CIG, la verifica sul possesso dei requisiti va svolta con le modalità attualmente vigenti. Infine, sempre in via transitoria, qualora i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non siano disponibili nel Fascicolo Virtuale, essi possono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici.

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