Fine stato di emergenza, ANAC ripristina le vecchie scadenze per le stazioni appaltanti

In una delibera sono specificati i termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e per l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle SA

di Redazione tecnica - 16/06/2022

Lo stato di emergenza Covid è ufficialmente terminato e si torna alla normalità pre-pandemia, anche nelle pubbliche amministrazioni. Tra queste l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità.

Cessazione stato di emergenza e nuove scadenze per le stazioni appaltanti: la delibera ANAC

In particolare, con la delibera n. 271 del 7 giugno 2022, ANAC ha comunicato la cessazione dell’efficacia delle delibere approvate all’inizio dell’emergenza, con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.

Le scadenze dopo la cessazione dello stato di emergenza

Di conseguenza, è stato ripristinato il termine di 90 giorni entro cui la Stazione appaltante ha l’obbligo di perfezionare il Cig, a scapito della scadenza di 150 giorni prevista durante lo stato di emergenza. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, che durante la pandemia era stata incrementata di 60 giorni, adesso torna alle scadenze pre-Covid. Questi i termini previsti:

  • le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento;
  • le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dall’avvenuta adesione;
  • la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall’evento; 
  • le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso entro 60 giorni dall’evento.
  • emissione del Cel da parte della stazione appaltante entro 30 giorni.

Precontenzioso: si ritorna ai termini originari

Ripristinati anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso. Sul punto, ricordiamo che Anac è tenuta alla chiusura della pratica entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, approvando un parere. Nel corso della pandemia, questo termine poteva essere sospeso per un massimo di 30 giorni, mentre adesso sono concessi al massimo 10 giorni per l’acquisizione di documentazione integrativa oppure per effettuare un supplemento di istruttoria.

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