Fondo opere indifferibili: chiarimenti sul trasferimento risorse

In una nuova circolare, la Ragioneria Generale dello Stato specifica le procedure per il trasferimento delle risorse previste dal Fondo istituito con il Decreto Aiuti

di Redazione tecnica - 30/11/2023

È stata pubblicata la Circolare della Ragioneria dello Stato del 28 novembre 2023, n. 31, con cui la Ragioneria dello Stato ha fornito chiarimenti sulle procedure di trasferimento delle risorse afferenti al Fondo Opere Indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti).

Fondo Opere indifferibili: la nuova circolare della RGS

Il Fondo è stato isituito per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge (18 maggio 2022) e il 31 dicembre 2022. La legge di Bilancio 2023 ha esteso l’operatività del Fondo alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mediante specifico rifinanziamento, al fine di assicurare la copertura dei maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari per l’anno 2023.

In base a quanto previsto da queste disposizioni, sono stati adottati:

  • il DPCM 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, relativo alle risorse del «Fondo» concernenti le procedure di affidamento per il 2022 (ordinaria e semplificata);
  • il DM 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023, relativo alle risorse del «Fondo» concernenti le procedure di affidamento per il 2023 (ordinaria), nonché gli ulteriori decreti concernenti le procedure relative agli anni 2022 e 2023.

Procedure di trasferimento del Fondo Opere Indifferibili

I due provvedimenti disciplinano nel dettaglio l’assegnazione delle risorse, confermando rispettivamente all’articolo 8, comma 1 e all’art. 12, comma 1 che che il trasferimento delle risorse del Fondo viene così effettuato:

  • le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
  • le Amministrazioni statali istanti, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente Decreto, possono:
    • a. per gli interventi del PNC di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), disporre il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell’operatore economico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    • :b. per gli altri interventi di cui all’articolo 3, commi 3, lettera b), e 4, disporre
      • i. il trasferimento sulle contabilità speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale già istituiti a legislazione vigente;
      • ii. il versamento all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;
      • iii. trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell’operatore economico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Risorse destinate ad opere o interventi del PNRR: indicazioni operative

Per quanto riguarda le risorse da destinare ad opere o interventi del PNRR, i DPCM 28 luglio 2022 e DM 10 febbraio 2023 non prevedono particolari adempimenti, né a carico delle stazioni appaltanti, né a carico delle Amministrazioni istanti, per cui le risorse PNRR assegnate sono trasferite in favore dei conti di Tesoreria Next generation UE Italia e saranno rese disponibili nell’ambito delle procedure finanziarie del PNRR.

Sul punto, la Ragioneria ricorda che le Amministrazioni titolari dovranno procedere prioritariamente ad utilizzare le risorse finanziare disponibili sulle singole misure/linee di intervento, prima di ricorrere alle risorse aggiuntive a carico del Fondo Opere Indifferibili.

Risorse destinate ad opere o interventi del PNC o per altri interventi di cui all’articolo 8 del DPCM 28 luglio 2022

Per quanto riguarda queste risorse, l’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea procede ai trasferimenti sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dall’Amministrazione “istante”, intendendo per Amministrazioni istanti quelle specificate nell’articolo 1 del DPCM 28 luglio 2022 e del DM 10 febbraio 2023, “dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell’erogazione delle risorse”.

Quindi le Amministrazioni dovranno procedere prioritariamente ad utilizzare le risorse finanziarie già disponibili per l’opera/intervento, prima di attivare la richiesta di trasferimento delle risorse aggiuntive a carico del Fondo Opere Indifferibili.

Non solo: nel caso si verifichino economie derivanti da ribassi d’asta non utilizzate per il completamento degli interventi ovvero dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, le risorse del Fondo, ove già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, dovranno essere versate a cura delle medesime stazioni appaltanti all’Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo stesso. Fino al momento della restituzione dovranno essere conservate nell’apposito accantonamento e non potranno essere utilizzate per altre finalità.

Proprio per espletare queste procedure, la RGS sta implementando il sistema ReGiS.

Assegnati 100 milioni per i settori salute e istruzione

Inoltre, con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del decreto legge 29 settembre 2023 n. 131, convertito con legge del 27 novembre 2023, n. 169,  rsono stati ripartititi 100 milioni del FOI per gli interventi nei settori salute e istruzione previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari per opere pubbliche oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro. Sono stati assegnati definitivamente dal MEF oltre 100 milioni del Fondo opere indifferibili 

Il provvedimento  con l’elenco degli interventi finanziati è già consultabile sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.

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