Fondo Opere Indifferibili: il ruolo di Asmel nella richiesta di accesso

TAR Lazio: non si può escludere un Comune che ha presentato domanda nei termini previsti dal DMPC 28 luglio 2022, anche se lo ha fatto tramite Asmel

di Redazione tecnica - 05/09/2023

Il controverso ruolo di Asmel come centrale di committenza torna alla ribalta, come conferma una recente sentenza del TAR Lazio, la n. 12998/2023, con la quale un Comune è stato riammesso alla graduatoria del MEF per l’assegnazione delle risorse afferenti il Fondo Opere Indifferibili.

Fondo Opere Indifferibili: cosa prevede la normativa

La questione nasce dal ricorso presentato da un Comune, escluso dalla graduatoria di preassegnazione del “Fondo Opere Indifferibili 2022” del PNRR in relazione al finanziamento di un progetto esecutivo per “Interventi di rigenerazione urbana con efficientamento energetico e adeguamento sismico”.

Ricordiamo che l’art. 26 del Decreto Aiuti, per le procedure di gara avviate successivamente all’entrata in vigore del Decreto (17 maggio 2022) e fino al 31 dicembre 2022, ha istituito un Fondo Opere Pubbliche indifferibili, utilizzabile per la rimodulazione e l'aggiornamento dei prezzari utilizzati, per la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con fondi PNRR, a seguito dell'aumento dei prezzi per il conflitto bellico.

Con questo obiettivo, il DPCM 28 luglio 2022, ha disciplinato le modalità di accesso al “Fondo Opere Indifferibili” PNRR, prevedendo una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l’anno 2022, regolando la procedura di assegnazione a questi fondi in 4 fasi:

  • verifica dei requisiti di accesso;
  • redazione della graduatoria degli interventi;
  • assegnazione delle risorse;
  • verifica di avvenuta pubblicazione del Bando di Gara, di avviso di indizione o trasmissione della Lettera di invito nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022.

L’art. 7 dello stesso DPCM, ha anche prescritto:

  • che gli Enti locali che hanno avviato la procedura di affidamento delle opere pubbliche nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022 avrebbero avuto diritto alla preassegnazione Fondi;
  • che il mancato avvio della procedura di affidamento nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022, viceversa, avrebbe comportato la decadenza della preassegnazione.

I limiti temporali per le preassegnazioni

Nello specifico, il Comune ha inviato la domanda di accesso al finanziamento, per rimodulazione/ aggiornamento dei prezzari, in data 17.11.2022, e ha avviato la procedura di gara entro il termine del 31.12.2022, avvalendosi della Centrale di Committenza Asmel Consortile, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Il MEF tuttavia ha escluso il Comune specificando che ha fatto ricorso a “un soggetto privo dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza (ASMEL), motivo per cui non è possibile riscontrare il possesso del requisito relativo all’avvio della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del richiamato DPCM 28 luglio 2022”.

Spiega il TAR che il DPCM prevedeva la decadenza dalla preassegnazione per il solo caso in cui la procedura di affidamento non fosse stata avviata nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022.

Il Comune ha invece tempestivamente avviato la procedura di affidamento, pubblicando il bando in data 22 dicembre 2022, ricorrendo ad una centrale di committenza. La circostanza che tale centrale di committenza non sia stata ritenuta dalle Autorità competenti legittimata a svolgere la suddetta attività non è imputabile al Comune ricorrente che, pertanto, non può legittimamente subire le conseguenze pregiudizievoli di tale sopravvenienza.

Ricorda il giudice amministrativo che le norme inerenti cause di esclusione e decadenza sono norme di stretta interpretazione e in questo caso la norma attribuiva al Ministero competente il potere di verificare l’avvio tempestivo della procedura di affidamento, non quello di valutare la legittimità della procedura avviata.

Dinanzi ad una fattispecie non espressamente regolata dalla normativa di riferimento, il Ministero non avrebbe pertanto potuto dichiarare la decadenza del Comune ricorrente dalla preassegnazione senza concedere allo stesso un congruo termine per fornire chiarimenti ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.

Accesso Fondo Opere Indifferibili: ok ad Asmel come centrale di committenza

Infine, il TAR ha rilevato che la questione concernente l’affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza ad Asmel è stato superato in virtù dello “jus superveniens”.

L’art. 10, comma 2-ter del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-Quater) in tema di affidamento lavori, con i fondi del PNRR, infatti, ha disposto nei seguenti termini: “2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55” .

La ratio della disposizione volta a salvaguardare le opere finanziate con fondi PNRR si applica anche in questo caso: ne deriva che il ricorso è stato accolto e che il Ministero dovrà confermare la preassegnazione al Comune che ha presentato ricorso, “laddove quest’ultimo sia in grado di garantire la prosecuzione della procedura di affidamento, già tempestivamente avviata, nel rispetto della disciplina applicabile”.

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