Garante dei diritti dei soggetti con disabilità: il decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

Istituita l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità a partire dal 1° gennaio 2025. Ecco cosa potrà fare

di Redazione tecnica - 07/03/2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2024, n. 54, il Decreto Legislativo del 5 febbraio 2024, n. 20, con cui è stata istituita l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 2, comma 2, lettera f), della legge del 22 dicembre 2021, n. 227.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 è quindi istituita l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con gli obiettivi di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali.

Garante dei diritti delle persone con disabilità: le funzioni

Composta dal presidente e da due componenti, l'Autorità resta in carica per 4 anni, con mandato rinnovabile solo una volta.

Questi i compiti assegnati:

  • a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti nella medesima materia;
  • b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole
  • c) promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
  • d) riceve le segnalazioni, le verifica ed esprime con delibera collegiale pareri motivati;
  • e) svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
  • g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l’autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;
  • i) promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici;
  • l) assicura la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
  • m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta; n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali
  • o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67 -bis della legge n. 354 del 1975;
  • p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
  • r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Eliminazione barriere architettoniche: vigilanza e pareri

Tra i pareri che l’Autorità è chiamata ad esprimere, anche quelli relativi alla segnalazione del mancato adeguamento ai piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, oltre che l’eliminazione delle barriere sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di potervi accedere in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo.

In questo caso il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.

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