Gare di progettazione: le Stazioni appaltanti disattendono il Codice Appalti 2023

Spesso si richiede esperienza nell’arco di 5 o 10 anni invece dei 3 stabiliti dalla normativa. Soddisfazione di OICE: così si tutela la concorrenza

di Redazione tecnica - 30/09/2023

A 3 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), OICE fa un primo bilancio, sui bandi emessi dal 1° luglio 2023 ad oggi, analizzando in particolare le richieste di requisiti di natura tecnico-professionale e economico organizzativa.

Nuovo Codice Appalti: i requisiti tecnico-professionali nelle gare di progettazione

L’analisi nasce da quanto disposto dall’art. 100, con il quale il legislatore ha ridotto da dieci a tre anni l’arco temporale minimo di riferimento per ammettere professionisti, studi e società di ingegneria e architettura alle procedure di affidamento di servizi tecnici.

Un’indicazione che, sottolinea l’Associazione, finora non è stata presa particolarmente in considerazione dalle stazioni appaltanti: nelle 66 gare di progettazione (anche abbinate ad altri servizi, quali la direzione lavori e altre attività tecniche) di importo superiore ai 140mila euro, oltre il 50% dei requisiti indicati nei disciplinari e relativi alla dimostrazione della capacità tecnico-professionale, sono stati riferiti o al quinquennio precedente (17 gare) o al decennio (14); in 5 casi non sono previsti requisiti.

Guardando ai requisiti economico-finanziari, invece, 2/3 delle gare analizzate vedono prevalere la richiesta di requisiti sul triennio; in tre casi si chiedono requisiti decennali e in 19 casi sui migliori tre anni del quinquennio.

Il commento di OICE: tutela della concorrenza

Per Giorgio Lupoi, Presidente dell’Associazione, le stazioni appaltanti seguono le indicazioni fornite da OICE, che nelle scorse settimane ha pubblicato sul proprio sito uno schema di disciplinare-tipo per l’affidamento delle gare di ingegneria e architettura, nel quale si suggerisce alle Stazioni Appaltanti di ampliare la concorrenza, in ossequio peraltro ai principi dello stesso d.Lgs. n. 36/2023, richiedendoli sul decennio. “L’art. 100 prevede tre anni, ma è nostra convinzione - e con piacere le amministrazioni ce lo stanno confermando - che aprire alla concorrenza è legittimo, possibile e soprattutto utile”.

Secondo Lupoi va corretta anche “un’evidente discriminazione rispetto al settore delle imprese, qualificate su 15 anni di referenze. Siamo profondamente convinti che prevedere requisiti su base decennale come accaduto finora da 20 anni, significhi non perdere il know how di strutture tecnico-professionali validissime e specializzate, molto qualificate che con requisiti su base triennale uscirebbero dal mercato con un danno per tutto il settore, sotto diversi punti di vista, anche occupazionali”.

L’invito al Governo è quindi a riconsiderare questa scelta, “assolutamente reversibile per favorire le PMI e micro imprese”, auspicando che tutte le stazioni appaltanti seguano le indicazioni dell’Associazione, per favorire l’accesso al mercato e la qualità dei servizi offerti.

 

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