Gare e sanzioni ANAC: limiti al potere di annotazione

Il TAR Lazio chiarisce le differenze in termini di effetti tra l'omissione di una informazione e una falsa dichiarazione in sede di gara pubblica

di Redazione tecnica - 16/09/2021

L’omissione di informazioni e le false dichiarazioni rese in fase di presentazione dei requisiti di gara sono sempre soggette al potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)? Dipende dalle circostanze in cui la condotta si verifica. Lo chiarisce il Tar Lazio con la sentenza n. 9421/2021, dando un’interpretazione restrittiva dell’applicazione del potere sanzionatorio.

Questo perché la segnalazione comporta l’apertura di un procedimento finalizzato all’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con effetti general-preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria (Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 630; Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4427).

ANAC: le sanzioni previste per omissioni o false dichiarazioni

In questo caso, la ricorrente, sarebbe stata esclusa dall’aggiudicazione dell'appalto perché avrebbe omesso delle informazioni che avrebbero influenzato la stazione appaltante nella verifica dei requisiti e nell’assegnazione dell’incarico.

Ricordiamo che l’art. 213, comma 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. “Codice dei contratti) stabilisce che l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie:

  • nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di 250 euro e il limite massimo di 25mila euro;
  • nei confronti dei soggetti che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 50mila euro.

Inoltre l’Autorità disciplina con propri atti i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

L’interpretazione restrittiva della norma

Il giudice di primo grado, facendo riferimento all’interpretazione restrittiva del potere sanzionatorio, ha ritenuto che in questo caso non potesse essere applicato perché la ricorrente ha senz’altro omesso di fornire alla stazione appaltante delle informazioni che avrebbero influenzato le decisioni della stazione appaltante in merito all’aggiudicazione della gara, ma non né ha letteralmente rifiutato informazioni richieste, né reso dichiarazioni false.

Il ricorso è stato quindi accolto con la conseguenza che, “aderendo all’interpretazione restrittiva della disposizione, non avrebbe potuto essere applicata la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016”.

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