Tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e tutela del lavoro

Gazzetta ufficiale: Pubblicato un decreto-legge con Misure per la salvaguardia di Venezia e con disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

di Redazione tecnica - 21/07/2021

Sulla Gazetta ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”.

Nel decreto legge sono confluiti due provvedimenti approvati nelle riunioni nn. 28 e 29 del 13 e del 15 luglio del Consiglio dei Ministri.

Tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per Venezia

Nel Consiglio dei Ministri del 13 luglio sono state approvate le misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia riportate negli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

A tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale di Venezia, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità, dal primo agosto prossimo è vietato alle grandi navi il transito nel Bacino di San Marco, nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca. La norma specifica su Venezia è inserita nell’articolo 1 che contiene disposizioni di carattere generale per assicurare l’integrità e il decoro di tutte le vie d’acqua dichiarate monumento nazionale.

Divieto di transito dall’1 agosto

Il divieto di transito dal primo agosto nelle aree protette della laguna di Venezia riguarda le navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • stazza lorda superiore a 25.000 GT
  • lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
  • air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore;
  • impiego di combustibile in manovra che produce emissioni inquinanti (con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1%).

Misure per gli operatori del settore

Nello stesso articolo 1 del decreto sono previste misure per gli operatori del settore (compagnie di navigazione, gestori dei terminal e società erogatrici di servizi) più direttamente interessate dal divieto di transito delle grandi navi nella laguna di Venezia. A questo scopo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo ad hoc.

Adeguamento dell’area di Marghera alle navi di grandi dimensioni

Per adeguare l’area di Marghera ad accogliere le navi di grandi dimensioni è prevista, nell’articolo 2 del provvedimento la realizzazione di non più di cinque punti di approdo. Per questi interventi sono previsti investimenti complessivi di 157 milioni di euro. Per procedere celermente alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di queste opere il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale viene nominato commissario straordinario.

Tutele dei lavoratori delle aziende in crisi

Nel Consiglio dei Ministri del 15 luglio sono state approvate le misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi riportate negli articoli 3 e 4 del decreto-legge.

Esonero quote TFR

Con l’articolo 3 del provvedimento è previsto l’esonero quote Tfr. La proposta normativa consente alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale, la possibilità di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal cosiddetto contributo di licenziamento. Si tratta di una estensione dell’efficacia della misura di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018.

Integrazione Cassa Covid

Nello stesso articolo 3 è prevista l’iIntegrazione cassa Covid. La norma prevede, in via eccezionale, per le imprese con un nmero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 20221, n. 69, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

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