Guida al Superbonus 2023: tutte le novità

Lo stato dell'arte delle detrazioni fiscali previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio per condomini e unifamiliari

di Redazione tecnica - 28/04/2023

Dalla prima versione degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che hanno messo in piedi le detrazioni fiscali del 110% e il meccanismo di cessione del credito sono trascorsi oltre 35 mesi e 25 interventi normativi che ne hanno corretto, semplificato ed infine stravolto la fisionomia.

Superbonus 2023: le 3 fasi del ciclo di vita

Il ciclo di vita di queste due misure (superbonus e cessione del credito) ha vissuto 3 distinte fasi:

Della versione originale degli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio oggi è rimasto davvero poco ed in questa guida proveremo a definirne nel dettaglio le possibilità.

Il meccanismo delle opzioni alternative

Prima di parlare della detrazione fiscale è opportuno comprendere quali siano le possibilità di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che dopo la conversione in legge del Decreto Cessioni sono state fortemente limitate.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Cessioni (17 febbraio 2023) tutti gli interventi di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (quindi anche il superbonus) non possono più utilizzare il meccanismo di cessione del credito. Dopo le ultime modifiche, la cessione è possibile solo:

  • agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche che beneficiano della detrazione di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio;
  • agli interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:
    • sia stata presentata la CILAS (nel caso di beneficiari diversi dai condomini);
    • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS (nel caso dei condomini);
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3, la cessione è possibile anche alle spese per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali entro il 16 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati;
  • agli interventi diversi dal superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:
    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 16 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune o che accedono al sismabonus acquisti, per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi;
  • a tutti gli interventi realizzati da:
    • IACP;
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
    • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

Relativamente a questi ultimi soggetti beneficiari, i requisiti di cui al comma 10-bis, art. 119 del Decreto Rilancio devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. Il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale risulta essere soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

Altra possibilità di utilizzo della cessione è prevista per gli interventi effettuati:

  • in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici;
  • in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Superbonus 2023 condomini e unifamiliari: aliquota al 90%

Andiamo adesso ad analizzare la detrazione fiscale chiarendo che per gli interventi avviati da condomini o persone fisiche dall'1 gennaio 2023 il superbonus è diminuito dal 110% al 90%. Le spese sostenute nel 2024 beneficeranno di una aliquota al 70% mentre nel 2025 al 65%.

Dopo aver chiarito le modifiche e le eccezioni che riguardano la cessione del credito, è possibile affermare che:

  • per i condomini e per gli edifici da 2 a 4 u.i. posseduti da una o più persone fisiche, aliquota a parte, non è cambiato nulla rispetto alle disposizioni vigenti nel 2022;
  • per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti molto è cambiato.

Per gli interventi avviati nel 2022 da questi ultimi soggetti, il Superbonus 110%:

  • è terminato il 30 giugno 2022;
  • terminerà il 30 settembre 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato completato il 30% dei lavori complessivi.

Relativamente agli interventi avviati a partire dall'1 gennaio 2023 (la norma parla di intervento "avviato" e non di data di presentazione della CILAS), è previsto un superbonus al 90% da applicarsi sulle spese sostenute nel 2023 ma solo se:

  • il contribuente è proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o è titolare di un diritto reale di godimento;
  • l'edificio o l'unità immobiliare sono adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
  • il capo al contribuente che sostiene le spese sussiste un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro.

Queste condizioni escludono dall'utilizzo del bonus 90% gli interventi di demolizione e ricostruzione di unità collabenti che in quanto tali non possono essere abitazione principale del contribuente che sostiene le spese.

Come già scritto, tutti gli interventi con CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023 potranno continuare ad utilizzare la cessione del credito. Tutti gli altri, invece, avranno la possibilità di utilizzare il superbonus 90% in dichiarazione dei redditi. Si ricorda che la possibilità prevista dal Decreto Cessioni di utilizzare il superbonus direttamente in 10 anni riguarda solo le spese sostenute nel 2022 e non quelle successive.

Relativamente al "reddito di riferimento", questo è calcolato prendendo come riferimento la somma dei redditi complessivi della famiglia posseduti nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa e dividendola per il quoziente familiare pari a 1 nel caso il nucleo familiare sia composto da una sola persona. Tale numero viene poi incrementato di:

  • 1 se nel nucleo è presente un coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o convivente;
  • 0,5 se presente un familiare a carico;
  • 1 se sono presenti due familiari a carico;
  • 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.
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